Abilitazione vincitori concorso straordinario: basta superamento prova e supplenza
Un po’ a sorpresa, ma in maniera assolutamente auspicabile, arrivano novità circa il conseguimento dell’abilitazione per i vincitori del concorso straordinario. La novità è che superamento della prova e supplenza sono sufficienti. Il risultato arriva dal punto della situazione fatta dal Miur circa i dubbi relativi alle modalità di conseguimento dell’abilitazione per i docenti che hanno vinto il concorso. Ricordiamo che si superava la prova ottenendo un minimo di 56/80.
I dubbi del Decreto sostegni bis
I dubbi andavano sciolti in seguito alle novità introdotte dal Decreto sostegni bis. Novità che hanno eliminato la necessità dei 24 CFU e del corso di formazione per i docenti che non riuscivano a ottenere subito il contratto a tempo indeterminato.
Si era entrati in una sorta di limbo che soltanto il ministero poteva dirimere. Le sensazioni erano di un orientamento negativo del Miur. Insomma l’abilitazione sembrava destinata ad essere un privilegio di chi riusciva a superare il periodo di prova.
I dubbi di alcuni docenti
Una interpretazione che non scioglieva tutti i dubbi. Soprattutto di alcune categorie di docenti, come quelli non interessati al nuovo ruolo, quelli che rientravano nelle graduatorie integrate senza essere assunti in ruolo e quelli vincitori sia della procedura su sostegno che su posto comune (ma che scelgono posto di sostegno per l’immissione in ruolo).
Il problema form Istanze online
Da quando poi su Istanze on line è stato pubblicato il form per la richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS di aspiranti che abbiano conseguito l’abilitazione e/o la specializzazione entro il 31 luglio, la questione è diventata ancora più urgente. E infatti il Miur sta per esprimersi, probabilmente decidendo di considerare abilitati i docenti che abbiano superato la prova scritta del concorso almeno con 56/80. Rientrano anche coloro i quali nell’anno scolastico 2020/21 possono vantare una supplenza almeno al 30 giugno o il contratto a tempo indeterminato.