Obbligo vaccinale docenti e Ata, chi è in malattia può essere sospeso?
Essere in malattia non “salva” dalla sospensione dello stipendio. La controversa questione circa l’obbligo vaccinale del personale scolastico si arricchisce di un nuovo capitolo, in virtù di un chiarimento del Miur. Un chiarimento necessario in seguito alla confusione che si era generata nei giorni scorsi, circa alcuni aspetti della vaccinazione obbligatoria del personale scolastico. I dipendenti non vaccinati che si trovano in malattia se non sono in regola con la loro situazione vaccinale, possono vedersi sospeso lo stipendio.
Chi è esentato dall’obbligo
Lo spiega lo stesso Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 1927 del 17 dicembre 2021, in base al quale viene specificato che l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, anche se è assente dal servizio per legittimi motivi.
Non rientrano in questa casistica coloro i quali sono in collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare. Quindi i docenti non vaccinati che si trovano in malattia, senza essere in stato di infermità, sono chiamati a dover regolarizzare il loro stato vaccinale seguendo le stesse regole dei docenti non vaccinati che si trovano in servizio.
I doveri del dirigente scolastico
Questo significa che nei loro confronti il dirigente scolastico deve procedere alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio che di quello assente e invita quanti non in regola con l’obbligo vaccinale a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, uno dei seguenti documenti:
- documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
- attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
- presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
- insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
I tempi per dimostrare di essere in regola sono quelli validi per la casistica generale: la documentazione richiesta dal dirigente scolastico deve essere prodotta entro cinque giorni. I dirigenti scolastici, “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Pazzesco non si dà alle persone nemmeno il tempo di guarire
Violazione dei diritti umani in agguato