Scuola

Precari scuola: sì agli scatti di anzianità e alla ricostruzione di carriera piena

Il 2022 dovrà essere un anno di valorizzazione dei diritti dei precari scuola, da troppi anni messi in secondo piano nonostante costituiscano la struttura portante della didattica italiana. In questo senso la recente sentenza emessa dai giudici del lavoro sembra andare in questo senso, e lo Stato dovrà tenerne conto.

Sentenza importante

I docenti e Ata precari della scuola, secondo i giudici, hanno pieno diritto a veder riconosciuta la legittima ricostruzione di carriera su tutto il periodo svolto. Non solo: nei loro confronti è doveroso anche il riconoscimento degli scatti durante le supplenze. La sentenza è stata emessa nei confronti di tre lavoratori, ai quali Tribunali del Lavoro di Reggio Calabria e Palmi hanno assegnato, con tre nuove sentenze, il pieno riconoscimento del diritto a ottenere il pagamento degli scatti di anzianità per il servizio svolto a termine prima dell’immissione in ruolo e per la ricostruzione di carriera integrale e immediata.

Soddisfazione per il risultato ottenuto

Una vittoria che porta la firma di Anief, il cui leader Marcello Pacifico, non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come “queste sentenze sono la dimostrazione che l’azione del sindacato è indispensabile per superare le discriminazioni stipendiali ancora presenti nel contratto nazionale di lavoro a discapito dei precari”.

I danni economici ai danni dei precari della scuola, negli anni sono diventati incalcolabili. O forse no. Per chè proprio Anief, per aiutare a stimare il danno subito, ha realizzato un apposito calcolatore Anief, finalizzato a quantificare il recupero delle differenze retributive. Il personale precario con supplenze brevi può ottenere il recupero della Retribuzione Professionale Docenti o del Compenso Individuale Accessorio, anche per le supplenze Covid, ottenendo mensilmente fino a 257,50 euro per i docenti (Rpd) e fino a 64,50 euro mensili per il personale ATA (Cia).

Tre sentenze fondamentali

Le tre nuove sentenze emesse in Calabria sottolineano che “la pacifica circostanza del mancato riconoscimento ai fini retributivi dell’anzianità maturata nel predetto periodo risulta illegittima alla luce delle norme europea e delle sentenze della Corte di Giustizia europea: di fatto, l’Italia continua ad eludere il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla direttiva 1999/70/CE, attuativa dell’allegato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/03/1999”. Ai giudici non è rimasto altro da fare che accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti “alla progressione retributiva maturata in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il M.I.U.R. per l’arco temporale meglio specificato in parte motiva e per l’effetto, condanna il M.I.U.R. al pagamento delle differenze retributive corrispondenti ai suddetti incrementi stipendiali dovuti, oltre interessi legali dalla maturazione e sino all’effettivo soddisfo”.