Supplenze Gps: algoritmo illegittimo, docente ottiene incarico e punteggio
Si torna a parlare di supplenze Gps e di algoritmo, dopo un’estate di aspre polemiche per le difficoltà legate all’informatizzazione nomine supplenze. Arriva un’importante sentenza da parte del Tribunale del Lavoro di Latina, che accoglie il ricorso in base al quale era stato considerato illegittimo l’algoritmo utilizzato dal MIUR. L’algoritmo non avrebbe operato in maniera legittima nel momento in cui ha considerato rinunciatari i docenti in un turno di nomina, nell’ipotesi in cui nel turno di nomina precedente non avevano ricevuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata delle supplenze.
La docente otterrà l’incarico
Il risultato è che il Ministero dell’Istruzione dovrà attribuire alla docente che ha presentato ricorso un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, presso un’istituzione scolastica ricompresa nei Comuni indicati in domanda, con conseguente maturazione del relativo intero punteggio.
Secondo gli avvocati che hanno presentato ricorso, è stata illegittima la condotta del Ministero in quanto ignorava la parte della norma in base alla quale “la mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili”.
La difesa del Miur
Costituendosi il Ministero dell’Istruzione aveva richiamato la circolare dell’USR Lazio n. 44197 dell’11/11/2021, secondo cui: “come chiarito anche nella circolare ministeriale prot. n. 25089 del 6 agosto 2021, per le operazioni telematiche di quest’anno va inteso come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda, o per non aver indicato in essa un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato. Sostanzialmente con le operazioni informatizzate adottate per l’a.s. 2021/2022 ha, quindi, rinunciato il soggetto che, pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda ovvero per non averla presentata”.
Ricorso accolto integralmente
Il Giudice ha però deciso in accogliere integralmente il ricorso, stabilendo che l’art. 4 del D.M. 242/2017 consente di distinguere tre diverse fattispecie: rinuncia alla procedura, rinuncia all’incarico e rinuncia alla sede. La rinuncia alla sede, si verifica nel caso, come quello oggetto di ricorso, in cui il docente ha tempestivamente presentato l’istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento supplenti ma si è reso disponibile ad assumere l’incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell’USP competente e non in altre.
Diverso è invece ciò che si verifica con la rinuncia alla procedura e la rinuncia all’incarico che determinano l’esclusione dall’intera procedura, nel caso di rinuncia all’incarico la parte ricorrente, omettendo di indicare in domanda talune sedi, ha semplicemente ‘rifiutato’ di partecipare alla procedura per quelle sedi ma non ha ‘rinunciato’ ad alcun incarico.