Scuola

Ape sociale e Opzione donna scuola: requisiti e presentazione domande

Nel 2022, per effetto delle novità introdotte nella legge di bilancio, ci saranno alcune modifiche a meccanismi inerenti le pensioni scuola. In particolare, le novità riguardano i requisiti per il pensionamento anticipato in sostituzione della Quota 100, ormai abolita.

I nuovi requisiti per il pensionamento dal 1° settembre 2022 sono:
64 anni di età da compiere entro il 31/12/2022
38 anni di contributi da maturare entro il 31/12/2022
C’è tempo per presentare la domanda fino al 28 febbraio 2022 tramite Istanze on line.

Opzione donna

Anche per il 2022 sarà possibile accedere all’istituto di Opzione donna, pensionamento riservato alle donne lavoratrici con il calcolo interamente contributivo.

I nuovi requisiti sono:
58 anni di età compiuti entro il 31 /12/ 2021
35 anni di contributi entro il 31 /12/ 2021

Anche in questo caso c’è tempo fino a fine febbraio per presentare la domanda telematica

Ape sociale scuola

Cambia la normativa sull’APE sociale: la misura sperimentale è stata prorogata fino al 2022 ed è un diritto anche dei docenti di scuola primaria oltre che di quelli dell’infanzia.

Grazie a questo istituto, si può lasciare il lavoro con un anticipo rispetto ai termini stabiliti dalla Riforma Fornero. E’ interamente finanziata dallo Stato e non prevede la necessità di restituzione da parte del richiedente come avviene invece per APE volontaria.

Si percepisce la rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo).

Non può superare i 1.500 euro mensili ma può essere cumulato con altri redditi da lavoro, purchè non eccedano gli 8.000 euro annui nel caso di lavori parasubordinati, o i 4.800 euro nel caso di redditi da lavoro autonomo.

L’accesso al beneficio è subordinato alla domanda di cessazione dal servizio dipendente che per la scuola deve avvenire il 31 agosto 2022 e decorre dal 1° settembre 2022.

Chi ha diritto all’Ape sociale nel settore scuola

a) Personale della scuola che assiste, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Occorre essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) Personale della scuola con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%. Occorre inoltre essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) Docenti che al momento della decorrenza dell’indennità siano in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci, ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, attività cosiddette gravose.

Requisiti

Età minimo 63 anni entro il 31/12/2022;
Contribuzione:
minimo 30 anni nei casi a) e b) entro il 31/12/2022
minimo 36 anni nel caso c) entro il 31/12/2022
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.