Scuola

Obbligo vaccinale docenti: scattano le sanzioni e le multe

L’introduzione dell’obbligo vaccinale risalente allo scorso 15 dicembre non ha di fatto prodotto i risultati e le conseguenze dovute in virtù della distanza ravvicinata con la chiusura delle scuole per le vacanze di Natale. Tutto ciò anche in virtù dei giorni di tolleranza che sono stati concessi ai dipendenti scolastici, dal momento della richiesta di esibizione dell’obbligo vaccinale, per mettersi in regola.

I nuovi obblighi

Adesso cambia tutto, perchè la scuola è ricominciata e dunque chi non è in regola, da un giorno all’altro, non potrà più svolgere il proprio lavoro. Non solo: l’ultimo decreto legge che ha esteso l’obbligo vaccinale a tutte le persone che hanno compiuto 50 anni di età interessa anche il personale scolastico non vaccinato. Di fatto per il personale scolastico l’obbligo era già in vigore, ma si arricchisce adesso di nuovi particolari.

Il decreto legge infatti ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto o compiono 50 anni tra l’entrata in vigore del decreto (7 gennaio 2022) e il 15 giugno 2022.

L’obbligo invece introduce per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età il Green Pass Rafforzato, senza il quale non è possibile accedere ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

Le sanzioni amministrative

Non ci sono invece vincoli di età per quel che concerne l’obbligo vaccinale esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Come detto il nuovo decreto legge, oltre all’obbligo vaccinale che di fatto esisteva già per il personale scolastico, introduce anche le sanzioni. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater – si legge nel decreto – si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100€ in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.