Scuola

Ferie precari scuola: se non fruite vanno pagate, c’è la sentenza

Le ferie del personale precario della scuola, docenti e personale ata, se non fruite vanno pagate. Lo decidono i tribunali dell’Emilia Romagna con tre nuove sentenze di pieno accoglimento che riconoscono il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite anche dopo il 2013 per il personale della scuola che ha svolto attività lavorativa con contratti al 30 giugno di ogni anno.

Le ferie non fruite vanno pagate

Una sentenza importante che costituisce un successo da parte di Anief, che si è fatto portavoce dei diritti dei lavoratori e che adesso raccoglie la soddisfazione di veder riconosciuto questo importante diritto per i propri assistiti. La sentenza che sancisce che le ferie del personale precario della scuola, docenti e personale ata, se non fruite vanno pagate, è stata emessa dai tribunali di Forlì e Reggio Emilia dove gli Avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Tiziana Sponga e Irene Lo Bue hanno ottenuto tre sentenze di pieno accoglimento.

Risarcire i soggetti coinvolti

Questo significa che il Ministero dell’Istruzione dovrà, in caso di mancata corresponsione dell’equivalente economico delle ferie maturate e non godute da altrettanti precari della scuola, provvedere a risarcire i soggetti coinvolti. Marcello Pacifico: “Il nostro sindacato evidenzia ancora una volta le palesi discriminazioni a discapito dei lavoratori precari della scuola non solo per quanto riguarda le ferie, ma anche per il diritto ai permessi retribuiti, alle progressioni di carriera e per tutte le altre prerogative loro negate.

Pagamento in favore dei precari

La decisione dei tribunali del lavoro dell’Emilia Romagna, accogliendo le tesi Anief, stabiliscono il pagamento in favore dei tre precari della somma di circa 10.000 Euro oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo a titolo d indennità sostitutiva per le ferie non fruite. “I nostri legali hanno dimostrato in tribunale come l’impianto normativo intervenuto con l’art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – non pone un obbligo di fruizione delle ferie al personale docente durante l’anno scolastico. Se, infatti, è espressamente specificato che i giorni di ferie vengono “automaticamente spesi” durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, così non è previsto con riferimento al restante periodo di ferie per cui permane, ove non fruito, il diritto del lavoratore precario a ricevere la corrispondente monetizzazione del residuo”. Tutti i lavoratori precari della scuola, dunque, o quelli entrati in ruolo che hanno svolto supplenze al 30 giugno, potranno rivendicare in tribunale il proprio diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite negli ultimi 10 anni se hanno stipulato contratti al 30 giugno.