Scuola

Gradone stipendiale docenti: come fare ricorso, risarcimento tra i 10 e i 40mila euro

Sta suscitando molto interesse la decisione del Tribunale di Pordenone di assegnare a un docente il primo gradone stipendiale – da tre a otto anni – che per lo Stato non esisteva più poiché l’assunzione a tempo indeterminato si è consumata dopo il 2011. Una decisione che ha sconfessato la politica finora adottata dal ministero dell’Istruzione di escludere i docenti precari dal primo gradone stipendiale.

Risarcimenti tra i 10 e i 40mila euro

Si apre adesso la strada per costosi risarcimenti cui sarà costretto lo Stato. Lo ha ricordato oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. Si tratta di una delle ultime sentenze vinte dal giovane sindacato. La sentenza di riferisce alla vicenda di un docente che dopo sette anni di precariato è stato immesso in ruolo nell’anno scolastico 2014-2015. In seguito del ricorso prodotto dall’insegnante, attraverso i legali dell’Anief, l’11 novembre scorso il Tribunale di Pordenone ha assegnato al docente il primo gradone stipendiale – da tre a otto anni – che per lo Stato non esisteva più poiché l’assunzione a tempo indeterminato si è consumata dopo il 2011. Secondo il giudice, come scritto nella sentenza, il docente ha diritto alle “le differenze retributive maturate a titolo di risarcimento danni per responsabilità contrattuale nella somma di 2.109,64 euro maggiorata degli interessi legali”.

Come fare ricorso

Anief ha messo gratuitamente a disposizione di tutti i lavoratori della scuola un apposito Calcolatore online che in pochissimi minuti quantifica ai docenti e Ata il recupero delle differenze retributive cui hanno diritto per avere subìto un trattamento stipendiale iniquo. Le somme da recuperare, attraverso il ricorso al giudice, variano in media da 1.000 a 40.000 euro. Ma ci sono casi in cui i risarcimenti ammontano anche a centinaia di migliaia di euro mai corrisposti ai docenti. Coloro che si ritengono danneggiati, possono presentare ricorso con Anief per recuperare il primo gradone stipendiale inopinatamente cancellato con l’articolo 2 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 2011: dalla loro parte c’è anche la Cassazione che con la sentenza n. 2924/2020 ha dato piena ragione ai lavoratori ricorrenti.