Scuola zona arancione: sindaci e regioni possono decidere di chiudere
Il passaggio in zona arancione comporta modifiche per la scuola? Di fatto no, nel senso che in automatico non avviene nulla e le scuole continuano a essere aperte, come deciso a inizio anno quando il Governo ha deciso di non prolungare le vacanze di Natale e, anzi, è andato contro i tentativi di alcune Regioni di procedere autonomamente con la decisione di lasciare le scuole chiuse.
In zona arancione si va a scuola?
Nella sostanza, però, il passaggio a zona arancione e rossa è fondamentale per consentire a un presidente di regione o un sindaco di mandare in DaD un intero territorio. Infatti la normativa prevede che questa opportunità sia concessa “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”.
Dunque un sindaco o un presidente di Regione è autorizzato a chiudere le scuole e a mandare in DaD gli studenti di interi territori se in quei territori scatta la zona arancione/rossa e in essi vengano riscontrati pericolosi focolai.
In zona arancione Abruzzo, Friuli, Piemonte e Sicilia
Passano in zona arancione Abruzzo, Friuli, Piemonte e Sicilia. Dunque questi territori potrebbero decidere autonomamente di andare in Dad, senza che il Governo, stando la normativa attuale, possa opporsi.
Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “… al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”.
Circostanze di eccezionale e straordinaria necessità
Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che – sino al 31 dicembre 2021 – per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza.