Scuola

Mobilità docenti 2022: vincolo triennale, come funzionano le preferenze

La mobilità 2022-2023 per docenti e personale ATA mira a tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, più che le necessità individuali dei lavoratori e l’opportunità di un loro ricongiungimento familiare. Per questo, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità solo se trascorsi tre anni dalla precedente. Questo nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.

Trasferimento interprovinciale

La norma fa in modo quindi che i docenti che chiedono mobilità territoriale o professionale cambiando provincia, nel momento in cui ottengono il trasferimento interprovinciale, restano vincolati alla nuova scuola per tre anni. Poco importa se abbiano avuto soddisfazione su preferenza puntuale o sintetica.

In fase II della mobilità 2022-2023 un docente titolare in una provincia potrà fare domanda di mobilità tra comuni diversi della medesima provincia di titolarità. Questo prescinde dal vincolo per il successivo triennio se soddisfatto in una preferenza sintetica del “Comune” o del “Distretto”.

Passaggi di ruolo e cattedra

Per quel che riguarda la mobilità, è necessario fare distinzione tra mobilità territoriale e professionale. Nel primo caso, si tratta di una domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale nello stesso ordine e grado di istruzione e per la stessa classe di concorso. Nel secondo caso, avviene il passaggio di ruolo verso altro ordine o grado di istruzione, o i passaggi di cattedra, ovvero verso altre classi di concorso dello stesso ordine e grado di istruzione di titolarità.

Secondo le nuove norme, la mobilità professionale prevale su quella territoriale solo nel caso in cui si verifichi un passaggio di ruolo. Invece se si verifica un passaggio di cattedra, dovrà essere seguito l’ordine di priorità indicato dal docente.

Specificare la preferenza

Se il docente presenta domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo annulla la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

Se viene richiesto trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve specificare a quale dei due movimenti dà preferenza, altrimenti ha precedenza il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.