Calcolo punteggio Gps: la guida in vista dell’aggiornamento 2022
In vista dell’ormai sempre più probabile aggiornamento delle graduatorie GPS in primavera, che consentiranno anche i nuovi inserimenti, nonostante le idee contrarie del Ministero, ci si comincia a domandare come calcolare il punteggio per la graduatoria. L’aggiornamento delle Gps 2022 è un appuntamento importante e per questo molto atteso, perchè indirizzerà il destino professionale di qualcosa come un milione di precari. Che proprio in virtù della loro condizione strutturalmente svantaggiata, ripongono molte aspettative nei confronti di questa procedura.
Sfuma il rinvio al 2023
L’aggiornamento delle Gps varrà per il triennio 2022-2025. Il governo avrebbe voluto rimandare al 2023, per avere il tempo di varare il nuovo regolamento, ma sta trovando il sempre più insistente parere contrario di forze politiche è sindacali.
Lee tabelle di valutazione dei titoli di servizio per la I e II fascia delle GPS prevedono anche la sezione C Titoli di servizio. Si tratta della sezione che regolamenta il calcolo del punteggio per ogni anno di servizio, mese o frazione di mese.
Il calcolo dei Titoli di servizio
La sezione C.1 della sezione C sancisce il punteggio per l’insegnamento specifico in una data classe di concorso o su posti di sostegno, svolto nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all’estero e nelle scuole militari; nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso; nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
I mesi o le frazioni
Nella sezione è stabilito che vengono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti. Discorso differente invece per il calcolo di ogni anno scolastico, purchè non sia inferiore a 180 giorni o con un servizio continuativo dall’1 febbraio fino al termine delle lezioni con lo svolgimento degli scrutini: in questo caso vengono attribuiti 12 punti.
Altre classi di concorso
Nella sezione C.2 della sezione C per gli stessi servizi prestati nelle medesime condizioni della sezione C.1 ma da attribuire ad altra classe di concorso o ad altro posto di altro grado di istruzione, vanno riconosciuti un punto per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni. Invece per ogni anno scolastico, con non meno di 180 giorni o con un servizio continuativo dall’1 febbraio fino al termine delle lezioni con lo svolgimento degli scrutini, vengono attribuiti 6 punti.