Scuola

Mobilità docenti 2022: le date entro cui si può presentare la domanda

Si avvicina la finestra temporale disponibile per la presentazione delle domande relative alla mobilità per il personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2022/23. L’ufficialità circa le date dovrebbe essere pubblicata nei prossimi giorni mediante una apposita Ordinanza ministeriale che conterrà tutte le istruzioni e le indicazioni utili, date per la presentazione delle domande comprese.

Le date disponibili

Secondo quanto sostiene Orizzonte Scuola, le domande dovrebbero essere presentabili dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Da capire poi se le date relative alle domande del personale ATA, educativo e per il personale di religione cattolica coincideranno o saranno differenti. In queste ore i sindacati si incontreranno con il Ministero per conoscere i dettagli.

Le novità della mobilità 2022/23

Le novità della mobilità 2022/23 riguardano i docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20. Il Decreto Sostegni bis ha ridotto il loro vincolo da cinque a tre anni, dando il via libera anche alla domanda di trasferimento interprovinciale. Chi ottiene una sede dopo il trasferimento è sottoposto ad altri tre anni di vincolo.

Via libera alla presentazione della domanda per i docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21. Dovrebbero avere la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione. Quindi si riduce di due anni rispetto ai cinque iniziali. Dal prossimo anno scolastico, scatta lo svincolo dal vincolo triennale. Questo significa che potranno presentare domanda se non hanno ottenuto il trasferimento richiesto quest’anno. Altrimenti scatta il nuovo vincolo triennale.

Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono il trasferimento.

Il Decreto Sostegni bis

“3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.”

Niente domanda di trasferimento per i docenti che hanno avuto il vincolo legato alla sede in cui hanno ottenuto il trasferimento in uno degli ultimi due anni scolastici.