Scuola

Stipendio supplenti scuola: via ai risarcimenti per contratti irregolari

La lotta al precariato passa anche attraverso l’equiparazione dei diritti tra supplenti e docenti di ruolo. Con i primi che non sono penalizzati soltanto dalla discontinuità lavorativa e didattica, ma anche dall’instabilità e dall’incertezza del futuro, spesso difficile da programmare senza un lavoro a tempo indeterminato. Cui si aggiunge la beffa, che forse è anche riduttivo definire così, di percepire meno dei colleghi di ruolo.

Stipendio più basso di 164 euro al mese

Un paradosso, perchè proprio in virtù della loro condizione svantaggiata dovrebbero percepire stipendi se possibile più alti, a titolo di indennità. E invece i docenti supplenti svolgono il medesimo lavoro dei colleghi di ruolo, con gli stessi doveri e responsabilità, percependo però uno stipendio con 164 euro in meno al mese.

L’importo deriva dalla retribuzione professionale docenti prevista dall’articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, che, non si capisce per quale motivo, l’amministrazione continua a riconoscere unicamente a chi ha stipulato un contratto a tempo indeterminato. Creando di fatto docenti di serie A e di serie B, cui appartengono rispettivamente i docenti di ruolo e i supplenti.

Risarcimento di oltre 2mila euro

Fortunatamente ci pensano i giudici a riportare la discussione su temi più logici, con sentenze che potrebbero fare giurisprudenza e spingere il legislatore ad adeguare la normativa. A Modena, il Tribunale ordinario, sezione Lavoro, ha condannato il ministero dell’Istruzione ad assegnare oltre 2mila euro, più “interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria”, a una maestra che ha stipulato “ripetuti contratti d’insegnamento a tempo determinato”.

La sentenza

Secondo il giudice : “l’art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.

La condanna

“Il MIUR va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive”: a questo scopo, il giudice ha indicato “i giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € € 2.063,28 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo”. Il ministero dell’Istruzione è stato infine condannato “al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1961, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.