Retribuzione professionale docenti: risarcimento arretrati ai supplenti, 164 euro al mese
Non solo attivazione della carta del docente e stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato. L’equiparazione tra docenti precari e docenti di ruolo passa anche attraverso il giusto riconoscimento stipendiale, finora negato dal ministero in maniera ingiusta.
La retribuzione professionale docenti
E’ quanto sostiene l’ennesima sentenza in favore di una docente precaria, che ha ottenuto il giusto riconoscimento dal Tribunale di Reggio Emilia, con una sentenza che accoglie il ricorso presentato per la mancata assegnazione della Retribuzione professionale docenti. Una parte dello stipendio da sempre negata, senza apparente giustificazione, ai supplenti e invece regolarmente riconosciuta ai colleghi di ruolo.
Giorni di lavoro effettivamente svolti
Un mancato riconoscimento non di poco conto, se si considera che comporta ben 164 euro in meno in busta paga. Nel ricorso è stato chiesto che “il tribunale adito condannasse il Ministero dell’Istruzione, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €. 1340,15 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
La richiesta si basava sul fatto che “l’art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo”. Il giudice ha accolto, come previsto, il ricorso e condannato il ministero a pagare.
Recupero delle somme illegittimamente sottratte
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, che ha proposto il ricorso “è sempre più assodato che i supplenti, anche del personale Ata, come pure quelli dell’organico “Covid”, hanno pieno diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili. E che per recuperare le somme sottratte in modo illegittimo – tra le 70 a 170 euro al mese, a seconda del profilo professionale – devono presentare ricorso. Per verificare, inoltre, quanto possono recuperare da qualche tempo diamo la possibilità di utilizzare il nostro Calcolatore gratuito online: ogni lavoratore della scuola, anche di ruolo ma con un passato da supplente, può quantificare il danno prodotto nei suoi confronti. È una operazione – conclude Pacifico – che può fare un insegnante, ma anche un amministrativo, tecnico, ausiliario o qualsiasi lavoratore che è stato o è ancora precario nella scuola”.
La sentenza
Secondo il giudice, “non si può ledere il ‘principio di non discriminazione’, peraltro ‘sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze’”.