Organico Covid: 170€ al mese di risarcimento per mancata retribuzione professionale
Una sentenza recente sancisce che le supplenze brevi dei docenti precari devono avere lo stesso valore di ruolo ai fini di servizio e stipendio. Negli ultimi anni gli insegnanti che hanno svolto periodi di supplenza brevi con contratti a termine non si sono visti riconoscere gli stessi diritti, in termini di stipendio, rispetto al personale di ruolo. Mette fine a questa disparità di trattamento una sentenza del Tribunale di Modena, con la quale viene accolto il ricorso di un docente che poteva vantare cinque anni di precariato, in cui aveva percepito uno stipendio inferiore al dovuto.
No alle differenze retributive
Con questa sentenza si sancisce che i periodi di supplenza dei docenti nella Scuola hanno lo stesso valore di quelli svolti dai colleghi di ruolo, anche ai fini della carriera.
La sentenza ha portato alla conseguenza di ricollocare in servizio il docente con uno stipendio più alto. Infatti nei cinque anni di supplenze brevi prima della sentenza lo stipendio non era stato quello cui aveva diritto.
Non solo: il ministero è stato condannato a risarcire il docente delle differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio che sarebbe maturata tenendo conto dei rapporti di lavoro a termine.
Pagati 170 euro in meno al mese
Parliamo di circa 170 euro mensili (Retribuzione Professionale Docenti) mai versati nello stipendio negli anni di supplenze con contratti a tempo determinato. Il Tribunale ha sancito che pur senza il titolo di specializzazione nella materia insegnata come supplente, perché:
la mancanza del titolo di abilitazione all’insegnamento non rientra tra le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali potrebbero legittimare la disparità di trattamento.
Anche per l’organico Covid
Questa sentenza costituisce un importante precedente: vuol dire che tutti i docenti in servizio, anche chi svolge supplenza con pochi giorni di servizio, ha diritto a RPD e CIA (Compenso Individuale Accessorio). Rientrano in questa categoria anche i supplenti Covid, in attesa di sapere nelle prossime due settimane se ci sarà la proroga del contratto fino alla fine dell’anno scolastico o se scatterà un licenziamento in massa che metterebbe nei guai i diretti interessati e le scuole in cui prestano servizio.
Ma chi ce la più 35 anni di contributi il lavoro in regola non esiste più perciò 20 anni di contributi bastano e avanzano