Aggiornamento Gps: assegnazione supplenze con nuovo regolamento per la procedura informatizzata
Per 400mila inseganti precari inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze, arriva la conferma che l’aggiornamento delle graduatorie si farà nel 2022, grazie all’approvazione da parte della V commissione del Senato del decreto Sostegni Ter, comprendente appunto la parte in cui si decide di confermare il rinnovo delle Gps.
Niente nuovo regolamento, ordinanza ministeriale
Non sarà però il nuovo regolamento a gestire il tutto, ma un’ordinanza ministeriale che determinerà il funzionamento delle GPS per le supplenze con scadenza che “rimane biennale”.
“Sull’aggiornamento delle GPS – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è molto importante quello che è stata approvato, perché finalmente si fa un po’ di chiarezza: più di 400mila insegnanti attualmente inseriti nelle graduatorie per le supplenze hanno avuto finalmente la certezza che quest’anno si svolgerà l’aggiornamento e che vi sarà nel prossimo biennio. È un segnale anche di rispetto, in applicazione del principio di affidamento. Ma è anche un’altra battaglia vinta da Anief, che lo ha chiesto da sempre”, ha concluso Pacifico.
Procedura informatizzata in estate
Il programma è quello di procedere con l’aggiornamento delle GPS utilizzando le stesse indicazioni dell’OM 60/2020 che ha disciplinato le supplenze degli anni scolastici 2020/21 e 2022/23. Parallelamente il Ministero dell’istruzione proseguirebbe l’iter del nuovo Regolamento. Che potrebbe tornare utile già quest’estate, quando potrebbe essere impiegata in maniera strutturale la procedura informatizzata per l’assegnazione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno da GaE e GPS per il personale docente ed educativo.
Il testo dell’emendamento
Questo il testo dell’emendamento al decreto Sostegni Ter riformulato dal Ministero e approvato in Commissione al Senato.
19.8; 19.3; 19.16
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2022/2023, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. All’articolo 2, comma 4 – ter, del dl 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni della legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole “2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma5, della predetta legge, con ordinanza” sono sostituite dalle seguenti “2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e 2023/2024, anche in deroga all’articolo 4, comma 4, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze”.
Conseguentemente, all’articolo 1 del dl 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
“4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l’aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime.”».