Carta del docente supplenti 2022: sentenza del Tar, 500€ anche ai precari
Comincia a muoversi qualcosa per quel che riguarda l’allargamento del bonus carta docente anche ai precari. I sindacati nell’ultimo periodo hanno battuto molto su questo tasto, sottolineando come anche i supplenti abbiano necessità di aggiornarsi professionalmente, e che quindi il bonus da 500 debba diventare anche un loro diritto.
Sentenza del Tar del Lazio
In attesa di una decisione ufficiale del ministero in questo senso, arriva una sentenza del Tar del Lazio in seguito a un ricorso promosso dallo Snadir. Il ricorso è stato presentato anche al Consiglio di Stato. Ebbene i giudici, con la sentenza odierna n.1842/2022, hanno riconosciuto il diritto a ottenere la Carta docente (bonus 500 euro) anche agli insegnanti di religione cattolica con incarico annuale e quindi a tempo determinato. La motivazione della sentenza, che va incontro alle motivazioni espresse dai sindacati, è che anche per gli strumenti, le risorse e le opportunità, che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo.
“Principio tutelato, in via primaria dall’art. 3 Cost. in materia di tutela del diritto di uguaglianza e non discriminazione, dall’art. 35, Cost., in materia di tutela della formazione ed elevazione professionale dei lavoratori e dell’art. 97, Cost. in materia di imparzialità e buon andamento amministrativo“, si legge in una nota del sindacato.
Non ci può essere formazione a doppia trazione
“Pertanto, la lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un’interpretazione costituzionalmente orientata che rispetti i citati parametri costituzionali”, continua la nota.
“Sotto diverso profilo non può applicarsi il principio di “lex posterior derogat priori”, nel senso prospettato dall’amministrazione, considerato che la legge 107/2015 non può derogare la riserva di competenza contrattuale che permane in materia di formazione professionale, attualmente, regolamentata dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007”, si legge.
“In conclusione non vi può essere una formazione a “doppia trazione”, tra docenti di ruolo e non di ruolo, poiché la qualità dell’insegnamento è basata, appunto, sulle pari opportunità formative e di miglioramento professionale garantite anche dalla Carta del docente”.