Docenti precari: maxi risarcimento per mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio
Maxi risarcimento per un docente precario cui il ministero non aveva riconosciuto diritti stipendiali nel corso del periodo in cui aveva esercitato la professione da supplente. Ennesima sentenza in favore dei precari, sempre più tutelati dalla giustizia ordinaria molto più di quanto avviene dal ministero che dà loro lavoro, sia pur da supplenti.
Ennesima sentenza a favore dei precari
Una sentenza che arriva nei giorni in cui inizia a essere riconosciuto il diritto alla carta del docente anche per i supplenti non di ruolo, a conferma dell’ingiustizia perpetrata con la disparità di trattamento messa in atto negli ultimi anni nei confronti di chi già di per se è penalizzato per via di un contratto a tempo determinato.
Risarcimento di 6mila euro
Il Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli condanna il ministero dell’istruzione a risarcire con quasi 6mila euro un docente per mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato, con Integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera.
La sentenza per il risarcimento a titolo di differenze retributive
Come recita la sentenza, il giudice accoglie il ricorso e, “per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l’aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” e condanna il MIUR convenuto a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 5.949,20, dovuta a titolo di differenze retributive come quantificate nel ricorso e nel prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c”.