Scuola

Nuovo concorso straordinario per la scuola secondaria: anche per infanzia primaria e sostegno

Potrebbero esserci importanti novità per quel che concerne il nuovo concorso straordinario della scuola secondaria, previsto entro il 15 giugno 2022. Il requisito per la partecipazione è l’aver svolto un servizio di almeno tre annualità anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici.

Concorso tra le polemiche

Il concorso metterà in palio qualcosa come 14 mila posti. La procedura è indetta su base regionale e articolato per le classi di concorso dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado. Non è prevista – secondo quanto indicato oggi – per la scuola di infanzia e primaria nè per i posti di sostegno, e questo sta creando molti malumori.

Non è corretto limitare alla scuola secondaria il concorso riservato ai docenti con tre anni di servizio svolto: è la protesta di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. “La procedura riservata così come organizzata dal Ministero, solo per la scuola secondaria non ci trova d’accordo – dice il sindacalista ad Italia Stampa – perché la legge parla chiaro e si riferisce ai posti rimasti disponibili riguardanti tutti i concorsi banditi, quindi anche a quelli di Infanzia e Primaria, anche su Sostegno”.

Il destino degli idonei

“Ma il nostro dissenso – continua Pacifico – riguarda anche la decisione di escludere coloro che risulteranno idonei a questo concorso dalle graduatorie utili all’assunzioni nei ruoli: in realtà, sono vincitori a tutti gli effetti e noi ci batteremo perché ciò avvenga. Abbiamo la necessità di farlo, visto anche il risultato ottenuto, sempre sugli idonei inseriti nelle graduatorie di merito, con l’emendamento recentemente approvato per dare questa possibilità su chi ha preso almeno la sufficienza durante il concorso Stem”.

I requisiti

Questi i requisiti richiesti:

titolo di accesso alla specifica classe di concorso, ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure abilitazione specifica;
non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del comma 4 art. 59 DL 73/2021;
avere svolto, a decorrere dal 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto dal punto successivo;
avere svolto almeno un anno di servizio dei tre nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.