Scuola

Stipendio docenti: consente una vita libera e decorosa, sentenza della Cassazione

Lo stipendio del docente consente una vita libera e decorosa. Lo sancisce una sentenza della Corte d’appello che ha definito libera e decorosa la vita condotta dall’appellante, insegnante di ruolo che godeva di uno stipendio pari ad euro 1.600 mensili e che aveva richiesto un assegno di divorzio per aver rallentato la carriera, ottenendo il ruolo solo a 40 anni, per essersi dedicata, negli anni precedenti, a crescere la figlia avuta dall’ex marito.

Niente assegno divorzile

La ricorrente era proprietaria della metà della casa di abitazione. La cassazione ha definito insussistenti le ragioni di natura compensativa o risarcitoria, in mancanza dei contributi della donna alla vita familiare, con prevalente impegno domestico e sacrificio delle aspettative professionali. Per questo ha negato il diritto all’assegno divorzile.

L’insegnante aveva fatto ricorso in Cassazione, stimando 1.600 insufficienti. Il giudice ha ritenuto dover fondare il giudizio sull’adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi su di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali di due ex coniugi.

Trasferimento in un’altra città

La stessa docente ha sostenuto di aver dovuto provvedere a un trasferimento presso un’altra città obbligato, in quanto se non lo avesse accettato non avrebbe permesso alla stessa di divenire docente di ruolo. Secondo la sua ricostruzione, la stabilità del posto di lavoro era finalizzata anche al benessere del marito e della famiglia.

La ricorrente sostiene che per dodici anni ha dovuto rallentare il proprio ingresso nella scuola come docente di ruolo, sacrificando la propria carriera con decisione comune con il coniuge, anche in virtù del fatto che gli sviluppi della carriera bancaria del marito sarebbero stati di gran lunga più redditizi di quelli della moglie. Ma senza quella scelta la donna sarebbe divenuta di ruolo ben prima dei quarant’anni, come invece avvenuto.

Scelta condivisa

La cassazione non ha ritenuto sussistere la funzione assistenziale dell’assegno divorzile. Inoltre, la retribuzione goduta dalla docente, pari ad euro 1.600 mensili, è stata ritenuta sufficiente per una vita dignitosa.

Per questo la Cassazione, come la corte territoriale, ha ritenuto l’insussistenza, nel corso della vita matrimoniale, di rinunce della donna a migliori sviluppi professionali, avendo costei continuato a lavorare nel corso del matrimonio, dapprima come insegnante precaria della scuola e quindi come titolare di cattedra, trasferendosi a tal fine, per un periodo, presso un’altra città, così mantenendo l’impegno, per una scelta condivisa con il coniuge, nel perseguimento dell’obiettivo professionale.