Ferie Personale Ata: come si possono scegliere i giorni tra luglio e agosto
Con l’avvicinarsi dell’estate torna di moda la questione relativa al diritto delle ferie per la categoria del personale scuola, in particolare per il personale ata. La domanda riguarda il tipo di fruizione delle ferie, soprattutto per quel che riguarda il periodo in cui possono essere richieste e la loro durata.
Richieste di fruizione frazionata delle ferie
Il dubbio è infatti se la scuola debba far richiedere al personale ATA la fruizione nel periodo 1 luglio-31 agosto di “almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo” oppure può accettare richieste di fruizione frazionata delle ferie da parte dei lavoratori. Ci sono ad esempio dipendenti che vorrebbero richiedere le ferie tutti i venerdì e lunedì dei mesi di luglio e agosto.
Per quel che concerne il diritto alle ferie del personale ATA, l’art. 13, comma 11, del CCNL Scuola del 29.11.2007 stabilisce che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può frazionarie le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1luglio-31 agosto”.
Il parere Aran
Secondo Orizzonte Scuola, il parere ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) è che:
a) è necessario programmare dei turni per il godimento delle ferie;
b) la programmazione di questi turni deve essere organizzata in modo che il dirigente scolastico garantisca al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1 luglio – 31 agosto;
c) i dipendenti appartenenti al personale Ata possono richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi;
d) è il dirigente scolastico che deve decidere se accettare o no la richiesta di frazionamento. Dirigente scolastico che nel prendere una decisione dovrà in primis tener conto della compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio.
Bilanciare le esigenze di servizio
Questo significa che il preside, quando redige il piano ferie, deve bilanciare le esigenze di servizio, che vengono al primo posto, con le necessità e richieste del lavoratore. Il dipendente Ata può chiedere di non fruire dei 15 giorni consecutivi nel periodo 1 luglio – 31 agosto. Invece il dirigente scolastico, in assenza di una tale richiesta, deve garantirli.
L’ideale sarebbe fare in modo che i 15 giorni di ferie, anche in modo frazionato siano concessi nel periodo 1 luglio-31 agosto, tenendo conto, comunque, delle esigenze di servizio, del rispetto dei turni prestabiliti e del fatto che agli altri dipendenti deve, comunque, essere garantita la fruizione continuativa dei 15 giorni di ferie.