Ricostruzione carriera scuola: il servizio pre-ruolo va integralmente riconosciuto
Importante sentenza della sezione Lavoro del Tribunale di Modena che ha stabilito come tutto il periodo di supplenza sia da considerare utile per la ricostruzione dell’anzianità della carriera. Una sentenza che certifica la possibilità del riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, per ricostruzione del servizio svolto quando si diventa di ruolo.
Una sentenza che va nella direzione di riconoscere importanti diritti ai precari e al loro servizio svolto nel periodo in cui non beneficiano ancora di un contratto a tempo indeterminato. E’ stato quindi accolto il ricorso di una assistente amministrativa assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero il 1° settembre 2014. La dipendente aveva svolto anche 6 anni, 6 mesi e 3 giorni di supplenze. Che inizialmente non le erano state riconosciute.
La sentenza
La lavoratrice aveva “prestato servizio, prima dell’immissione in ruolo, alle dipendenze del MIUR in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, dall’a.s. 2005/2006, nonché lamentando che, in sede di ricostruzione di carriera, l’amministrazione non abbia riconosciuto integralmente il servizio non di ruolo prestato”, pari ad oltre 6 anni e mezzo, “e non abbia fatto applicazione della clausola di salvaguardia prevista dallo stesso accordo del 19 luglio 2011”.
Principio di non discriminazione tra lavoratori
Il giudice ha applicato “il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato” hanno fatto riferimento all’ordinamento “comunitario, dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, al quale ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE. Secondo tale disposizione, “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il giudice ha quindi escluso “che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò”, secondo la Corte di Giustizia Europea, “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Ricostruzione di carriera mediante riconoscimento del servizio
Ciò ha comportato “la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale – a decorrere dall’assunzione in ruolo – del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato nonché a percepire incrementi stipendiali di cui al CCNL applicato con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 4 agosto del 2011; condanna l’Amministrazione convenuta a provvedere in conformità, nonché al pagamento in favore della predetta parte ricorrente differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione della carriera, quantificate in € 2.043,94, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; condanna il Miur al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.513,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA”.