Docenti non vaccinati: rientro con 36 ore di servizio, l’annuncio del Ministero
Da oggi ufficialmente non è più in vigore lo stato di emergenza legato al Covid in Italia, e questo comporta il venir meno di una serie di restrizioni che interessano anche il mondo della scuola. Alcune situazioni non sono del tutto chiare, come ad esempio quella inerente il rientro al lavoro dei docenti non vaccinati e l’estensione della prestazione lavorativa a 36 ore.
Estensione della prestazione lavorativa a 36 ore
Dopo i dubbi e le discussioni dei giorni scorsi, il Ministero dell’Istruzione ha confermato che si procede con l’estensione della prestazione lavorativa a 36 ore. Il chiarimento è arrivato tramite una nota, firmata dai capi dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Stefano Versari e Jacopo Greco, che ha acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, richiamando il CCNI 25 giugno 2008 ai fini dell’individuazione delle attività di supporto alle istituzioni scolastiche da affidare al personale non vaccinato.
Attività di supporto alle funzioni scolastiche
I pareri legali hanno fatto emergere che l’individuazione delle attività a supporto dell’istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo dovrà fare riferimento all’art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008. Un articolo che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.
Determinazione dell’orario di lavoro
Altro tema su cui fare chiarezza è quello inerente la determinazione dell’orario di lavoro. Su questo tema, è emerso che la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, stesso orario previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento e per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti. Il riferimento è ai docenti che svolgono le funzioni di cui all’articolo 26 della 1egge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc..
I dirigenti scolastici, secondo quanto previsto dall’art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 44/2021, provvederanno d’ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri richiamati.