Anni di pre-ruolo docenti e Ata: valgono ai fini della carriera, via ai risarcimenti
Ancora una importante sentenza da parte di un tribunale che riconosce a un supplente diritti che invece il ministero aveva negato, sommando la penalizzazione a quella già di fatto della condizione di precario. Secondo il tribunale, gli anni di supplenze vanno tutti conteggiati per intero e inseriti come tali nella ricostruzione di carriera. Si tratta di un provvedimento la cui validità è riconosciuta sia per i docenti che per il personale Ata.
La sentenza del Tribunale ordinario di Lucca
A esprimere questo parere il giudice del Tribunale ordinario di Lucca, secondo cui è indispensabile considerare tutto il “servizio alle dipendenze del medesimo Ministero, prima dell’immissione in ruolo” con “contratti a tempo determinato dal dicembre del 2000 fino all’agosto del 2010”, riguardante “una collaboratrice scolastica assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione l’1.9.2011”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief sottolinea che “la sentenza dimostra, per chi ancora non avesse preso coscienza dell’opportunità concreta di vedersi considerare tutti gli anni di precariato, nessuno escluso, ai fini della ricostruzione di carriera: anche stavolta, il giudice ha non solo accordato la nostra tesi, ma ha anche restituito migliaia di euro al collaboratore scolastico che ha presentato ricorso, assegnandogli pure la migliore fascia stipendiale per effetto dello ‘scatto’ derivante sempre dal riconoscimento degli anni di supplenza fino ad oggi invece considerati solo in parte ai fini della formazione degli anni di carriera”.
Sentenza che interessa sia docenti che Ata
Una sentenza che interessa da vicino sia docenti che Ata, che si trovino nella condizione di aver svolto dei servizi pre-ruolo considerati non pienamente. Se lo ritengono opportuno, possono presentare ricorso con Anief, anche verificando preventivamente e in maniera gratuita l’importo che possono recuperare mediante il calcolatore on line messo a disposizione dal sindacato.
Il Tribunale ha dichiarato “il diritto della” collaboratrice scolastica “ricorrente all’immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l’anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato, come se il rapporto fosse stato costituito sin dall’inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato”. Inoltre, ha condannato “l’Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l’anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato”. Infine ha condannato “l’Amministrazione resistente a pagare alla ricorrente le differenze tra le somme che le sarebbero spettate ove fosse stata fatta una ricostruzione della carriera comprensiva di tutto il servizio effettivamente prestato prima dell’immissione in ruolo e quelle invece corrispostele nel periodo dal 20.10.2013 fino all’attualità”.