Scuola

Supplenze scuola: nulli gli incarichi assegnati saltando posizioni delle graduatorie

Le supplenze per la scuole devono essere assegnate nel rispetto dell’ordine di graduatoria. Se questo non avviene, diventano nulli i contratti che sono stati conferiti saltando alcune posizioni. Importante sentenza che non accoglie le richieste di una lavoratrice che ha fatto ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto al reinserimento nella graduatoria permanente nel profilo di assistente amministrativo, con il punteggio maturato nel periodo di esecuzione dei contratti a tempo determinato stipulati con l’Amministrazione scolastica.

Disposizioni valide per personale educativo e ata

La sentenza è stata emessa sulla base che “sui posti vacanti o disponibili per l’anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell’anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche”, stabiliva che “Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l’anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell’articolo 4, comma7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali”.

Legittima l’esclusione dalla graduatoria

Dunque non si può in alcun modo derogare alla norma secondo cui bisogna attribuire le supplenze nel rispetto delle graduatorie. I giudici sottolineano come si tratti di una norma di interesse pubblico finalizzata a tutelare tutti gli iscritti alla graduatoria. Questo significa che devono essere considerati nulli i contratti conferiti in violazione dell’ordine di graduatoria.

E quindi non può essere accolta la richiesta della ricorrente dal momento che la Corte d’Appello ha ritenuto legittima l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria permanente, in quanto fondata su incarico di supplenza conferito con atto nullo.