Reclutamento docenti: fase transitoria soft in attesa dei 60 Cfu
In attesa di capire se ci sono margini di trattativa tra sindacati e ministero prima che la riforma del reclutamento docenti venga approvata definitivamente, l’unica certezza è che si tratta di novità che cambieranno profondamente il modo di diventare insegnanti nei prossimi anni.
La filosofia dietro la riforma del reclutamento
Il sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria, secondo i detrattori, sarà ancora più complicato e inutilmente selettivo, penalizzando così di fatto la necessità che ha la scuola italiana di immettere in ruolo personale preparato, ma in tempi celeri. Proprio sul tasto della preparazione insiste invece il ministero, che ha studiato questa riforma in modo che consenta alla scuola di puntare su insegnanti che sin dal primo giorno di lezione abbiano la certezza di trasmettere agli alunni ciò di cui hanno bisogno.
Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado si articola in:
un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, che prevede almeno 60 CFU/CFA, e che consenta di acquisire competenze teorico-pratiche;
un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
I requisiti per partecipare ai concorsi
I requisiti per prendere parte ai concorsi invece saranno:
Per i posti comuni scuola secondaria di primo e secondo grado:
laurea (magistrale o magistrale a ciclo unico oppure diploma AFAM di II livello ovvero titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) + abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso
Per i posti comuni di insegnante tecnico-pratico:
laurea oppure diploma AFAM di I livello ovvero titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso
Per i posti di sostegno:
superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
Sono richiesti poi tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99 (naturalmente con il titolo di studio di accesso alla classe di concorso). Precisiamo che nel decreto non si parla di anno di servizio specifico (per la classe di concorso/posto di partecipazione) e che tale requisito riguarda (per forza di cose) solo i posti comuni, poiché per questi ultimi è previsto successivamente il conseguimento dell’abilitazione ma non la specializzazione su sostegno.
La fase transitoria
La fase transitoria invece prevede che sino al 31 dicembre 2024, quando la riforma entrerà a pieno regime, si possa partecipare anche solo con questi requisiti:
titolo di studio d’accesso alla classe di concorso (vedi lauree suddette) + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione di cui sopra, che consta in totale di 60 CFU/CFA. Parte dei predetti 30 crediti deve essere di tirocinio diretto.
Per ottenere gli altri 30 CFU/CFA, per arrivare ai 60 previsti e quindi ottenere l’abilitazione in seguito al superamento della prova finale (prova scritta e lezione simulata) del percorso di formazione inziale e abilitazione, bisogna fare riferimento al primo anno di insegnamento, prestato con contratto annuale di supplenza a tempo determinato, stipulato dai candidati che superano il concorso ed entrano in graduatoria di merito, quando arriva il loro turno di nomina (vedi di seguito).
Chi otterrà i crediti e supererà la prova finale, potrà ottenere l’abilitazione all’insegnamento per poi essere assunto a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.