Graduatorie ATA seconda fascia: ha diritto ad accedere anche chi ha prestato servizio per 30 giorni nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali
Hanno diritto ad accedere alle Graduatorie ATA seconda fascia anche coloro i quali avevano prestato servizio per 30 giorni nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali. Diventa quindi illegittima l’indizione del concorso per soli titoli, finalizzato all’aggiornamento e all’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA per i profili professionali “A” e “B” che non ha aggiornato le graduatorie provinciali ad esaurimento. Un concorso che in questo modo aveva impedito l’ingresso a coloro che avevano prestato servizio per 30 giorni nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali. La sentenza è del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.
L’ aggiornamento delle graduatorie a esaurimento
Il ricorso è stato presentato dopo che il MIUR, nell’indire il concorso, per soli titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA per i profili professionali “A” e “B” (profilo di addetto alle aziende agrarie; profilo di assistente amministrativo; profilo di assistente tecnico; profilo di collaboratore scolastico; profilo di cuoco; profilo di guardarobiere e profilo di infermiere) non aveva aggiornato le graduatorie provinciali ad esaurimento.
Questa procedura, anomala a detta dei ricorsisti, aveva impedito l’ingresso a coloro che avevano prestato servizio per 30 giorni nelle istituzioni scolastiche o negli enti locali. Il giudice ha dato ragione ai ricorsisti, accogliendo il ricorso e annullando i decreti impugnati.
Il regolamento sulle graduatorie ATA
Secondo il “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario” per quel che concerne le graduatorie di circolo e di istituto.
1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 6, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 7, apposite graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validità dei titoli previsti nel precedente ordinamento.
3. Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell’ordine, composte come segue:
A) Prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.
B) Seconda fascia: comprende:
1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;
2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all’articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;
3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni.