Scuola

Riconoscimento abilitazione all’estero: l’inserimento con riserva non da titolo alla individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto

Arriva una sentenza importante per quel che concerne il tema delle abilitazioni all’insegnamento conseguite all’estero. Si tratta di una decisione presa dalla sezione Quarta bis del TAR Lazio – Roma in base alla quale sono stati accolti i ricorsi contro recenti prese di posizione del Miur. Una sentenza che rappresenta un’importante novità rispetto a un recente orientamento espresso dallo stesso TAR Lazio.

Nuova sentenza del Tar

Infatti, in base all’Ordinanza cautelare n. 3011/2022, pubblicata in data 12.05.2022, il Collegio ha espresso un importante parere in merito alla questione inerente la competenza tra Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Università e della Ricerca in relazione al “riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale”, sorta in seguito dalla divisione del MIUR avvenuta con il D.L. n. 1/2020.

Secondo quanto sancito dal TAR Lazio, non ci sono più dubbi circa la competenza sul riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero, che spetta al Ministero dell’Istruzione e non del Ministero dell’Università e della Ricerca, nonostante la posizione negativa assunta da tempo dall’Amministrazione sul punto.

La decisione del Consiglio di Stato

La sentenza fa seguito alla recente decisione del Consiglio di Stato, in base alle cui sentenze è arrivato il riconoscimento del titolo conseguito all’estero. Nel frattempo sia con riferimento alle classe di insegnamento (sentenze n°4825/2020 e n°5175/2021) che al sostegno (la ben nota sentenza n°5415/2021 prima in Italia), è stata avviata qualche giorno fa una petizione, in collaborazione con ATAR, finalizzata al ritiro dell’art 7 co.4 lett e) della ordinanza n°112/2022, nella parte in cui dispone che “l’inserimento con riserva non da titolo alla individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto”.

La validità dei titoli acquisiti in Romania e Spagna

Infine, il Tribunale di Reggio Calabria ha sancito che i titoli acquisiti in Romania e Spagna, in attesa di riconoscimento dall’Autorità italiana, non solo consentono l’iscrizione in prima fascia con riserva ma impongono al Ministero di stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente dalla riserva. Il Tar Lazio, nelle more, chiarisce che non è necessaria la preventiva abilitazione all’insegnamento per ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno.