Scuola

Concorso ordinario infanzia e primaria: il ministero obbligato dal Tar a organizzare le prove suppletive per i docenti che non avevano potuto sostenere l’esame per il covid

Importante nuovo capitolo inerente il concorso ordinario infanzia e primaria. Il Consiglio di Stato decide di confermare la sentenza del TAR favorevole alle prove suppletive, e adesso non resta che aspettare che il ministero le organizzi prima possibile dando così agli aventi diritto la possibilità di prenderne parte.

Ora altri ricorsi

Questa decisione dà il là all’inoltro di altri ricorsi simili per altri concorsi. La decisine è stata presa dal Consiglio del 19 maggio 2022, relativa all’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione avverso le ordinanze del TAR Lazio con le quali erano stati accolti due ricorsi per l’ammissione alle prove suppletive di quei docenti che non avevano potuto sostenere il concorso ordinario.

La VII Sezione del Consiglio di Stato ha confermato l’ammissione dei ricorrenti alle prove suppletive ed affermato importanti principi.

La decisione

I giudici di Palazzo Spada, infatti, hanno affermato come le limitazioni eccezionali imposte dal Governo alle libertà costituzionali ai fini del contenimento del rischio di diffusione del COVID siano fedeli allo Stato di diritto se temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale e, quindi, l’imposizione al potere pubblico di indire una sessione suppletiva è volta a ripristinare una condizione di uguaglianza e parità di trattamento per i candidati perché senza loro colpa erano stati penalizzati. I giudici affermano, inoltre come agli oneri organizzativi la PA possa provvedere con strumentazioni informatiche e sedi decentrate e infine, rispetto all’eccezione sollevata dall’Avvocatura circa la inammissibilità del ricorso collettivo al TAR perché i ricorrenti non avrebbero avuto posizioni omogenee tra di loro o avrebbero potuto avere interessi contrapposti, il Consiglio di Stato ha rilevato come “sono destituiti di fondamento i rilievi circa l’inammissibilità del ricorso collettivo (in ragione dell’eterogeneità delle classi di concorso per le quali ciascun ricorrente ha presentato domanda di partecipazione), in quanto gli atti impugnati sono stati censurati per gli stessi vizi di legittimità e i ricorrenti hanno inteso perseguire una medesima utilità (la chance partecipativa), rispetto alla quale non sono individuabili conflitti di interesse”.

In attesa del calendario

Dunque ora i ricorrenti che potranno partecipare alle prove suppletive che l’Amministrazione scolastica è obbligata a calendarizzare al più presto.