Graduatorie ad esaurimento GaE: attribuzione per il 50% dei ruoli da assegnare per l’anno scolastico 2022/23 e per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023
In seguito alla procedura di aggiornamento delle GaE graduatorie ad esaurimento, gli Uffici Scolastici stanno procedendo con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie finalizzate alla visualizzazione da parte dei diretti interessati che potrebbero eventualmente presentare reclamo in caso di errore.
Supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023
Si tratta di una procedura particolarmente significativa se si considera che le graduatorie definitive hanno il compito di fornire nominativi per il 50% dei ruoli da assegnare per l’anno scolastico 2022/23 e per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023.
Le graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente ed educativo valgono per il biennio 2022/23 e 2023/24.
Le domande presentate
Gli aspiranti già inseriti in I, II e III fascia e quelli inseriti nella fascia aggiuntiva hanno potuto presentare domanda di:
aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
permanenza in graduatoria (quindi senza aggiornare il punteggio) a pieno titolo o con riserva ovvero lo scioglimento della stessa;
reinserimento in graduatoria, in quanto cancellati nei bienni/trienni precedenti per non aver presentato domanda;
trasferimento da una provincia ad un’altra.
Chi ha necessità di presentare reclamo in caso di errore può farlo una volta visionata la graduatoria sul sito dell’ufficio Scolastico.
I casi
Si può presentare reclamo nelle seguenti situazioni:
errata attribuzione del punteggio di servizio o titoli culturali
mancato reinserimento in graduatoria
mancato scioglimento riserva
posizione in graduatoria.
Il reclamo va presentato nei confronti dell’Ufficio che ha gestito la domanda, entro 5 giorni dalla pubblicazione delle provvisorie.
Graduatorie definitive
In seguito alla verifica dei reclami gli uffici scolastici dovranno pubblicare gli elenchi definitivi utili per l’anno scolastico 2022/23.
Le regole per la valutazione
sono valutati i titoli e i servizi conseguiti dopo il 16 maggio 2019 ed entro il 4 aprile 2022 ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la predetta data del 16 maggio 2019;
si ridetermina il punteggio già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, nel caso in cui l’interessato abbia chiesto la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole;
è prevista la valutazione doppia dei servizi prestati nelle piccole isole e negli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, nel periodo che va dall’a.s. 2003/04 al 31 agosto 2007;
è prevista la valutazione dei servizi prestati nelle scuole, statali o riconosciute, dei Paesi UE (servizi equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nella UE);
il servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati, solo se prestati in costanza di nomina;
la somma dei nuovi titoli a quelli già valutati nei trienni/bienni precedenti non può superare i 30 punti previsti dalla lettera C delle tabelle di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) e di III e IV fascia (Allegato 2). Tale limite riguarda la sezione “Altri titoli”;
non è possibile spostare i punteggi già attribuiti, ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad un’ altra;
il servizio su posto di sostegno, se prestato con il prescritto titolo di specializzazione, è valutato, a scelta dell’interessato, in una delle GaE del medesimo grado di istruzione, in cui l’interessato è inserito, indipendentemente dall’area disciplinare in cui è stato prestato;
il servizio su posto di sostegno, se prestato senza il prescritto titolo di specializzazione, è valutato obbligatoriamente nella graduatoria da cui è arrivata la nomina.