Scuola

Immissioni in ruolo docenti: ecco perchè ci saranno due graduatorie di merito concorso separate, una per abilitati e una per non abilitati

Tra le tante critiche che vengono mosse al nuovo sistema di reclutamento docenti introdotto dal ministero, che deve ancora essere approvato n via definitiva ma che per larga parte è già ampiamente indirizzato verso una strada che non piace a sindacati e diverse forze politiche, c’è anche la questione relativa alle modalità di modifica del sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Le due graduatorie distinte

Una delle innovazioni volute dal ministero per quel che concerne le graduatorie di merito riguarda la decisione di dividere le graduatorie di merito del concorso, creandone una per abilitati e una per non abilitati. Come mai questa decisione?

Leggendo il nuovo regolamento di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, si legge che ci sarà:

un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Concorso

Il concorso sarà costituito da:

prova scritta
prova orale
graduatoria di merito, in base ai punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, nel limite dei posti messi a bando (quindi la GM comprende i soli vincitori)

Graduatoria di merito

Per quel che riguarda le graduatorie di merito, ci sarà appunto la divisione per le due classi di concorso di posto comune:

Una nella quale confluiranno i vincitori che partecipano al concorso con il titolo di studio e l’abilitazione;
Una riservata ai vincitori che devono ancora conseguire l’abilitazione.

Questo perchè potranno partecipare al concorso anche gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti (qui tutti i requisiti):

aspiranti con titolo di studio + 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale di cui sopra (si tratta dei candidati che potranno partecipare alla fase transitoria, solo sino al 31/12/2024);
aspiranti con titolo di studio + tre anni di servizio (questa è invece una misura strutturale).
Precisiamo che otterranno l’abilitazione, durante il primo anno di assunzione a tempo determinato:

gli aspiranti di cui al punto 1, conseguendo gli ulteriori 30 CFU/CFA del suddetto percorso, previo superamento della prevista prova finale (consistente in una prova scritta e una lezione simulata); ottenuta l’abilitazione, saranno assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di prova;
gli aspiranti di cui al punto 2, conseguendo solo 30 CFU/CFA del suddetto percorso, previo superamento della prevista prova finale (consistente in una prova scritta e una lezione simulata); ottenuta l’abilitazione, saranno assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di prova.

Le assunzioni

I vincitori di concorso in possesso dell’abilitazione saranno assunti con priorità rispetto a quelli sprovvisti di abilitazione. I non abilitati saranno assunti in servizio, unicamente se residuano posti vacanti e disponibili, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.