Precari scuola: oltre 700 mila euro di risarcimento a 19 insegnanti per abuso dei contratti a termine da parte della pubblica aministrazione
Ennesimo successo sul tema del precariato da parte dei sindacati che riescono a far ottenere oltre 700 mila euro di risarcimento ai 19 insegnanti di religione per abuso dei contratti a termine. Una decisione che prosegue nella direzione del giusto riconoscimento ai supplenti di diritti per molti anni ignorati, a scapito di una condizione già di per se penalizzata da contratti a tempo determinato e professionalità frustrata dal precariato.
Fino a 28 mensilità
In questo senso diventa significativa la decisione di risarcimento del tribunale di Napoli per l’abuso dei contratti a termine da parte dello Stato italiano dopo la recente sentenza della Corte di giustizia europea che ha dichiarato illegittima la norma italiana. Fino a 28 mensilità assegnate per supplenze superiore a venti anni.
Marcello Pacifico (Anief): “Ora il Governo predisponga un concorso per titoli con un doppio canale di reclutamento, così come abbiamo sempre proposto per non soccombere rispetto a migliaia di richieste di risarcimento. Intanto in molti hanno già aderito ai ricorsi promossi da Anief”.
Risarcimento di 700mila euro
Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, pari a più di 700 mila euro, per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati dal Ministero dell’Istruzione con un gruppo di diciannove insegnanti di religione. La sentenza è stata resa dopo che la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 13.01.2022, su rinvio pregiudiziale dello stesso Tribunale di Napoli, aveva statuito che “la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo”.
Abusiva reiterazione dei contratti a temine
Il Tribunale di Napoli, verificata la inesistenza di ragioni oggettive atte a giustificare i contratti a termine nel settore in esame e preso atto del mancato inserimento dei ricorrenti in graduatorie utili per le assunzioni a tempo indeterminato, ha ritenuto, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, che il risarcimento del danno sia l’unica misura sanzionatoria dell’abusiva reiterazione dei contratti a temine.
La sentenza del Tribunale di Napoli, tuttavia, ed è questa l’importante novità, si è discostata dal criterio risarcitorio – da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione ex art. 32 della L. n. 183/2010 – individuato dalla sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Cassazione in ipotesi di abuso della reiterazione dei contratti a termine da parte della P.A.