Scuola

Abilitazione insegnamento: con il concorso straordinario bis tutti in graduatoria, assunzioni e abilitazione fino a esaurimento posti disponibili

Il prossimo concorso straordinario bis consentirà di ottenere l’abilitazione nel momento in cui si verificheranno alcune condizioni, una di queste il superamento delle prove. Dal momento che non sono previste soglie minime per il superamento delle stesse, l’attenzione va rivolta al percorso successivo. Questo perchè tutti i partecipanti saranno inseriti in graduatoria.

Esaurimento dei posti

Poi dalla graduatoria si attingerà fino a esaurimento dei posti messi a bando. In altre parole, sarà un canale utile fino a quando non si verificherà l’esaurimento dei posti. Chi è presente in graduatoria ma non ottiene un posto prima di questa circostanza, si vedrà cancellato da una graduatoria che non avrà più motivo di esistere.

Questo significa che per ottenere l’abilitazione, il docente dovrà ottenere un posto mediante convocazione dalla graduatoria nell’ambito dei posti disponibili. A quel punto accederà al percorso di formazione con l’università che andrà completato. Stesso discorso per l’anno di prova. A quel punto, mediante scorrimento della graduatoria, arriverà l’abilitazione per il docente.

Il concorso straordinario 2020

Sempre in tema di abilitazione, il dubbio riguarda il concorso straordinario del 2020. Un tema non chiarissimo, sul quale è intervenuto il ministero. I candidati che abbiano superato la prova del concorso straordinario 2020 sono da considerarsi abilitati indipendentemente dalla data di pubblicazione delle relative “graduatorie di merito” purché in possesso del requisito del servizio nella scuola statale o paritaria (tempo indeterminato o tempo determinato fino al 31 agosto o 30 giugno) nell’a.s. 2020/21 ovvero nell’a.s. 2021/22.

Si ritiene doversi riconoscere l’abilitazione all’insegnamento al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • inserimento nelle graduatorie di merito, di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nell’anno scolastico 2020/21 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;
  • inserimento nelle graduatorie di merito, di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nell’anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;
  • inserimento nelle graduatorie di merito di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. n. 126/2019, come integrate secondo quanto disposto dall’art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021, pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.