Proroga supplenze Ata dopo 30 giugno: arriva la circolare ministeriale con i criteri e i requisiti per ottenere l’incarico dal dirigente scolastico oltre la scadenza
Giugno è il mese della pubblicazione da parte del ministero dell’istruzione dell’attesa circolare ministeriale che conterrà le linee guida utili a gestire la proroga delle supplenze del personale ATA al 31 agosto per coloro che già non hanno tale contratto. Ricordiamo che si tratta di una fattispecie legata da quella relativa all’organico Covid, per il quale i fondi stanziati dal ministero sono sufficienti unicamente a garantire i contratti fino alla fine dell’attuale anno scolastico.
Il regolamento
Nel frattempo è arrivata da parte dell’USR per il Veneto un’importante precisazione per quel che riguarda le modalità di rinnovo dei contratti dei collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici.
La norma prevede in ogni caso che: “le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato…………., qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”.
Le supplenze brevi
La norma invece inerente le supplenze brevi e saltuarie stabilisce che:
“Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo , assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.”
Ricordiamo che la richiesta di proroga resta esclusivo diritto del dirigente scolastico, nel caso in cui ravvisi necessità di copertura ruolo per quelle attività che non è possibile coprire con il personale a tempo indeterminato o con supplenza al 31 agosto.
Questi i criteri necessario per ogni profilo professionale utili a ottenere la proroga:
Collaboratore scolastico
1) Esigenze connesse all’effettuazione di pulizie e sanificazioni imposte dalla necessità di presenza all’interno dei locali di attività didattiche o integrative di recupero e/o concorsuali obbligatorie durante il periodo estivo.
2) elevato numero di personale non di ruolo (almeno il 50%) con nomina fino al 30 giugno 2022 rispetto al totale del
personale in servizio, unitamente a:
a) elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative;
b) elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92.
Assistente amministrativo
1) esigenze connesse ad attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari integrativi, allo svolgimento di procedure concorsuali, o ad attività didattiche o integrative di recupero oppure a situazioni che possono pregiudicare l’ordinato avvio dell’anno scolastico;
2) elevato numero di personale inidoneo o con ridotte capacità lavorative unitamente a:
a) elevato numero di personale che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92;
b) assenze prolungate del personale anche durante i mesi di luglio e agosto.
Assistente tecnico
1) esigenze connesse alle attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari integrativi o adempimenti legati allo svolgimento delle procedure concorsuali.
“Le autorizzazioni – evidenzia la nota – dovranno specificare in modo analitico i compiti, le funzioni e le procedure ai quali verrà destinato il servizio del personale destinatario della proroga, nonché evidenziare la coerenza tra tali operazioni ed il tempo assegnato al prolungamento del contratto”.