Scuola

Proroga supplenze fine anno: se il titolare rientra dopo il 30 aprile, il supplente è mantenuto in servizio per scrutini e valutazioni finali

In occasione della conclusione dell’anno scolastico, è facile che insorgano dubbi e perplessità circa la gestione delle supplenze, soprattutto nel caso ci siano da sostenere gli esami di Stato, ma anche per gli scrutini. In generale, il supplente che ha stipulato un contratto fino al termine delle lezioni, deve procedere con gli scrutini ed eventualmente gli esami di Stato. Questo a prescindere dal tipo di contratto firmato, ovviamente nel caso in cui il titolare non rientri in servizio per tempo.

Le conferme contrattuali

La proroga della supplenza per scrutini ed esami dovrebbe prescindere dalla circostanza che il contratto del docente fino alla fine delle lezioni derivi da proroghe, conferme contrattuali o supplenze attribuite dalla scuola in caso di posti disponibili dopo il 31 dicembre.

il docente che ha beneficiato di proroghe o conferme contrattuali, ha diritto a un determinato numero di contratti che vengono rinnovati senza operare scorrimento di graduatoria. La situazione dipende dal fatto che il titolare non decide di rientrare in servizio.

La proroga a prescindere

A prescindere dalla tipologia di contratto, il supplente deve partecipare a scrutini ed esami.

La partecipazione avviene mediante proroga o mediante contratto per i giorni specifici delle incombenze cui assolvere.

Per le supplenze in cui il titolare rientra dopo il 30 aprile dopo un’assenza continuativa di almeno 90 giorni per le classi terminali e 150 giorni per le classi intermedie, resta in servizio il supplente per scrutini e valutazioni finali, in modo da garantire continuità didattica alla classe e agli alunni. In questo modo chi ha partecipato a gran parte dell’anno scolastico, accompagnerà gli studenti anche nella fase finale e più importante con scrutini ed eventuali esami finali.

In questo caso si procede con la proroga della supplenza, fino alla fine degli scrutini o fino alla fine degli esami. Altrimenti il supplente beneficerà di un contratto specifico per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami, senza proroga.