Scuola

Proroga supplenza per scrutini ed esami: il mantenimento in servizio del supplente temporaneo riguarda esclusivamente chi si trova in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile

Per le scuole e i dirigenti scolastici, le esigenze non si esauriscono con l’ultima campanella che sancisce la fine delle lezioni ordinarie. Le incombenze per le scuole si protraggono ben oltre questa data, in cui gli istituti continuano a vivere e brulicare di attività. Soprattutto per quel che riguarda la necessità di mettere in piedi tutta la macchina organizzativa relativa agli esami di Stato. Una fase delicata e complicata.

Fine delle lezioni ordinarie

Che è sempre stata particolarmente laboriosa per tutti gli elementi che ne sono protagonisti, ma che è diventata ancora più complicata da quando c’è la pandemia, con tutte le regole e le restrizioni che ne conseguono. Ecco perchè i contratti di supplenza in scadenza in concomitanza con la fine delle lezioni ordinarie costituiscono una problematica, e vanno assolutamente rinnovati, almeno in parte.

L’anno scolastico infatti prosegue con il periodo degli scrutini e degli esami. In questa fasi i docenti supplenti sono ancora indispensabili, così come lo sono anche gli appartenenti al personale Ata. E infatti il contratto nazionale regola in maniera specifica la loro partecipazione.

Contratto di proroga

Infatti in base all’art 37 del CCNL scuola, i docenti temporanei in servizio fino al termine delle lezioni devono mantenere il loro posto di lavoro in servizio fino alla fine dell’anno scolastico. Che non è costituito solo dal periodo inerente le lezioni, ma che comprende anche le operazioni di scrutinio e di esame. Il rapporto di lavoro con la scuola prosegue con la sottoscrizione di un contratto di proroga, senza nessuna interruzione, se il titolare è assente da almeno 150 giorni. Il lasso temporale previsto scende a 90 giorni in caso di classe terminale. Questo vale se il titolare rientra a disposizione dopo il 30 aprile.

Il regolamento

Secondo la circolare attualmente in vigore i supplenti restano in servizio anche per scrutini e valutazioni finali. Il regolamento vale per i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile.

Per gli altri vale il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione con uno specifico contratto. Nell’accordo è incluso anche il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale“.