Scuola

Precari con 3 anni di servizio su sostegno: accesso diretto al Tfa nei limiti della riserva di posti purchè abbiano lavorato per almeno 36 mesi negli ultimi cinque anni

I timori che la riforma del reclutamento dimenticasse completamente i precari, relegandoli a un ruolo ancora più marginale e secondario nell’ambito della scuola, nonostante di fatto, loro malgrado reggano e costituiscano la spina dorsale del mondo dell’istruzione italiana, stanno venendo meno grazie ad alcune interessanti novità previste per i prossimi anni.

I precari con tre anni di servizio

In particolare, è stata dedicata al sostegno un’attenzione particolare grazie alla riforma del reclutamento che a breve verrà ufficialmente varata dal Senato dopo che il decreto iniziale, criticato aspramente da sindacati e forze politiche, è stato sottoposto a parziale restyling grazie a una serie di emendamenti presentati da più parti.

In questo senso, la decisione che i precari con 3 anni di servizio sui posti di sostegno accedono direttamente ai corsi di specializzazione rappresenta una conquista importante e degna di menzione. Un successo personale, si potrebbe dire, del senatore della Lega Pittoni, che lo ha proposto inizialmente trovando poi il sostegno di tutte le forze politiche. Una decisione che completerebbe il quadro delle modifiche al vaglio dell’Aula a Palazzo Madama.

La fine del periodo transitorio

Se la modifica sarà accettata, nel testo sarà previsto che fino alla fine del periodo transitorio, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, i docenti, compresi quelli già assunti a tempo indeterminato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

In questo novero va aggiunto anche coloro i quali insegnano nelle scuole paritarie e che appartengono al mondo dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Purchè siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Nella modifica viene anche specificato, però che i percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale. Questo include che sono corsi interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.