Requisiti accesso Tfa sostegno: accesso diretto per precari, abilitati e con 3 anni di servizio con la riforma del reclutamento docenti
Sono tante e variegate le novità che riguardano la riforma del reclutamento scolastico, anche in virtù degli emendamenti presentati da sindacati e forze politiche che ritenevano inadeguato il testo iniziale proposto dal ministro Bianchi. Alla fine si è arrivati a una conclusione che certo avvicina maggiormente le parti, ma che continua a destare perplessità.
Le novità per il mondo del sostegno
Tra le novità più interessanti ci sono sicuramente quelle che riguardano il mondo del sostegno, ramo dell’insegnamento tra i più importanti, delicati ma allo stesso tempo dimenticati degli ultimi anni, con inevitabile penalizzazione degli alunni e degli stessi docenti.
Per quel che riguarda il sostegno, la riforma del reclutamento prevede che i precari con 3 anni di servizio sui posti di sostegno possano accedere direttamente ai corsi di specializzazione.
Il nuovo regolamento per l’accesso al Tfa
Una novità che costituisce il cavallo di battaglia di alcuni esponenti politici da diverso tempo, in primis il senatore della Lega Pittoni che ha sponsorizzato a lungo questa decisione, poi accolta anche da altre forze politiche.
In base alle novità riguardanti la riforma del reclutamento, fino alla fine del periodo transitorio, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità potranno accedere, compatibilmente con i limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, i docenti, compresi quelli già assunti a tempo indeterminato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. Sono compresi anche coloro i quali hanno svolto servizio nelle scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Diritto che spetta nel momento in cui siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.
Le modalità dei percorsi
Nel testo della riforma viene spiegato anche che i percorsi dovranno essere attuati con modalità di erogazione convenzionale. Questo comporta che dovranno essere interamente in presenza, oppure, per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche che non potranno in ogni caso essere superiori a un quinto del totale.
Accedono al tfa i docenti di ruolo ( esistono insegnanti di ruolo in altre Cdc che han svolto 3 anni su sostegno negli ultimi 5), abilitati ( esistono insegnanti in altre Cdc che han svolto 3 anni su sostegno negli ultimi 5)ed infine il possesso del titolo di studio?cioè è ovvio che chi sia già di ruolo o abilitato sia in possesso del titolo di studio. Quindi si suppone che la norma indichi il possesso del titolo di studio ( ovvio che l’abbia chi svolge supplenze) per chi abbia svolto 3 anni su sostegno negli ultimi 5 pur appartenendo ad un altra Cdc. Interpretazione personale.
Salve, non riesco a capire se per chi è già abilitato per il sostegno è cambiato qualcosa per accedere al TFA per altre classi di concorso. Bisogna comunque rifare le prove di ammissione al TFA o si potrebbe accedere direttamente? Io dopo un anno di TFA primaria non ho superato lo scritto (su un tema di mio particolare interesse) per accedere al TFA secondaria. Mi sembra assurdo che dopo aver superato le preselettive e fatto un TFA bisogni ancora fare prove preselettive in cui è molto determinante anche la fortuna. Grazie!