Pagamento ferie non godute docenti precari: diritto alla monetizzazione per il personale scuola con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno
Terminato l’anno scolastico, è tempo di procedere al computo delle eventuali ferie non godute, soprattutto per quel che riguarda i docenti con contratto a tempo determinato, che non hanno poi l’occasione come i colleghi assunti a tempo indeterminato di spalmare gli arretrati fino alla fine dell’anno solare.
Il diritto alla monetizzazione
E’ importante tenere presente, nel caso in cui ci si trovi nella condizione di insegnante con contratto a tempo determinato, che se si dispone di ferie non godute, queste devono essere pagate. La conferma arriva da parte di un sentenza della Corte di Cassazione, che garantisce l’opportunità di ottenere quanto di diritto.
Ancora una conferma, dunque, della necessità di assicurare il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute nei confronti del personale della scuola che ha svolto attività lavorativa con contratti a termine con scadenza al 30 giugno.
Sentenza già confermata dalla Cassazione
Questa sentenza prosegue nella direzione dei tribunali, già confermata dalla Suprema Corte di Cassazione. Dunque i docenti precari con contratti a tempo determinato hanno tutto il diritto di tutelare il diritto alla indennità sostituiva delle ferie, anche se non le hanno chieste. Il datore di lavoro deve invitare i dipendenti a goderne, con espresso avviso della perdita. In caso contrario si ha diritto all’indennità sostitutiva.
Questo significa che non si perdono le feri annuali non godute e non retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro. Se questa situazione si verifica, il docente ha diritto ad un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute. Non è necessario che il datore di lavoro abbia messo il dipendente in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo.
E’ il momento dunque per tutti i docenti precari, compresi quelli entrati in ruolo che hanno svolto supplenze al 30 giugno, di ottenere il risarcimento dal ministero per le ferie non godute se hanno stipulato contratti al 30 giugno.