Supplenze docenti 30 giugno: come monetizzare le ferie non godute, quando sarà pagato il Tfr e la situazione sul bonus 200 euro
Con la fine dell’anno scolastico e la fine di giugno, sono ufficialmente terminati i contratti relativi a buona parte delle supplenze relative all’anno scolastico 2021/22, fatta eccezione per quelle che terminano a fine agosto. Supplenze che continuano ad essere colonna portante, loro malgrado, del mondo della scuola e che anche in vista del prossimo anno difficilmente accenneranno a diminuire.
Le questioni burocratiche in sospeso
Terminati i rapporti di lavoro, ci sono alcune questioni burocratiche da assolvere. Una di queste riguarda il godimento delle ferie. I supplenti il cui contratto scade al 30 giugno come abbiamo avuto modo di spiegare in altre circostanze, non sono obbliati a godere delle ferie. Per questo, nel momento in ci dispongano ancora di giorni disponibili, hanno diritto a monetizzarle. Il computo va fatto per i giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Il calcolo si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti. Non bisogna fare dunque riferimento a quelli in cui queste ferie siano effettivamente fruite. Per questo non conta se il supplente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle. Nel computo bisognerà fare riferimento solo alla possibilità di goderne.
La disoccupazione Naspi
Questo, in altri termini, significa che se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie non le richiede, vedrà comunque questi giorni sottratti dal monte ferie spettante.
I docenti che terminano il loro contratto di lavoro in questi giorni, hanno diritto alla Disoccupazione NASPI, misura di sostegno al reddito erogato dall’INPS nei confronti di coloro i quali sono vittime involontarie della perdita di lavoro. Chi vuole beneficiarne, dovrà presentare la domanda e dimostrare di essere in possesso di specifici requisiti.
Tfr e bonus 200 euro
C’è poi il TFR, Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che prevede l’accantonamento retributivo e che non viene erogato prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto.
Al momento coloro i quali hanno visto scadere il contratto a fine giugno non beneficeranno del bonus 200€ non essendo titolari a luglio di alcun rapporto di lavoro. sempre che non arrivi una deroga che consenta anche a questi lavoratori di rientrare nel beneficio.