24 Cfu: se conseguiti entro il 31 ottobre 2022, permettono l’accesso al concorso previsto durante la fase transitoria sino al 31 dicembre 2024
Prima dell’ufficialità della riforma del reclutamento, ci sono state molte speculazioni circa la possibilità che i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, fondamentali per accedere a concorsi e requisito d’accesso alle GPS, potessero essere da un giorno all’altro invalidati, soppiantati dal nuovo master da 60 Cfu.
La validità dei 24 cfu
La buona notizia invece è che la riforma del reclutamento mantiene la validità dei 24 CFU, che continueranno ad essere utili sia per il percorso di formazione e abilitazione, sia per la partecipazione alla prevista fase assunzionale transitoria.
Viene infatti specificamente previsto dalla nuova normativa che in caso di conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, restano validi i 24 CFU/CFA già conseguiti. Sono dunque confermati come requisito di accesso ai concorsi scuola.
Il riferimento è al percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale. Questo significa che la validità dei 24 CFU/CFA viene confermata per il percorso concorsuale, purchè vengano acquisiti almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
I 24 Cfu non scadranno
Dunque nessuna scadenza per chi li ha già ottenuti: i 24 Cfu non scadranno. Diverso il discorso per la fase transitoria e la partecipazione al concorso sino al 24/12/2024: in questo caso potranno essere conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Proprio in merito alla fase transitoria, sino al 31 dicembre 2024, potranno partecipare al concorso per posti comuni, compresi gli ITP i docenti che potranno vantare almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Unica condizione, che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sottintesa la necessità di possesso del titolo di studio d’accesso.
I limiti temporali
Sempre fino alla scadenza del 31/12/2024, potranno prendere parte al concorso gli insegnanti che vantano il possesso dei 24 CFU/CFA, purchè siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Questo significa che il valore dei 24 CFU/CFA resta inalterato per i candidati che prenderanno parte al percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e alla fase transitoria. La loro validità è riconosciuta anche ai fini del raggiungimento dei 60 CFU/CFA. Chi li conseguirà entro il 31 ottobre 2022, avrà diritto a partecipare al concorso previsto durante la fase transitoria, sino al 31 dicembre 2024.