Scuola

Assegnazione provvisoria docenti 2022: mancato inserimento preferenza sintetica nel comune di ricongiungimento non invalida la domanda

La presentazione delle domande di assegnazione provvisoria rappresentano un importante momento per i diretti interessati e la corretta modalità di attuazione della procedura determina, come prevedibile, il felice esito dell’accoglimento della domanda stessa. Inevitabile che si configurino ora una serie di casi e di fattispecie specifiche da valutare, e l’esito delle decisioni da parte degli organi preposti condiziona il futuro dei proponenti.

Mancata scelta sintetica per comuni

Uno degli aspetti da tenere presente è che coloro i quali hanno presentato domanda di Assegnazione Provvisoria, esprimendo anche preferenze per scuole di altri comuni, deve necessariamente prima chiedere l’intero comune di ricongiungimento. Come spiega Orizzonte Scuola, bisogna in altre parole tenere ben presente l’impatto che può avere la mancata scelta sintetica per comuni.

Le regole previste nel CCNI sulla mobilità annuale inerenti le modalità di inserimento delle preferenze territoriali nella domanda di assegnazione provvisoria sono chiare. Nel caso di presentazione di domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare, diventa fondamentale inserire la preferenza nel comune di ricongiungimento, che ha valore prioritario.

Preferenza sintetica nel comune di ricongiungimento

Quindi chi chiede assegnazione provvisoria per questo tipo di motivazione, deve inserire come prima preferenza il comune di ricongiungimento. In alternativa, più istituzioni scolastiche che si trovano nello stesso comune.

Che succede se non si esprime preferenza sintetica nel comune di ricongiungimento? Non c’è obbligo di inserimento dell’intero comune di ricongiungimento, a meno che il docente esprima preferenza anche per altri comuni.

In ogni caso la scelta non invalida la domanda, ma verranno valutate le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

L’incarico da Gps per altra classe di concorso

Una situazione da valutare per quel che riguarda le assegnazioni provvisorie è quella inerente l’accettazione da parte di un candidato che decida di accettare un incarico da Gps per altra classe di concorso. Questo comporta che lascia  il posto di mobilità annuale richiesto.

In questo caso, il disporre di un’assegnazione provvisoria, non cambia la titolarità. Nel momento in cui il candidato assume servizio in quella scuola o anche prima, il contratto prevede che possa accettare una supplenza.