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Immissioni in ruolo 2022: mancata presentazione domanda non comporta rinuncia al ruolo, le attribuzioni con procedura telematica avverranno per surroga

La procedura online per le immissioni in ruolo è strutturata in modo che anche chi non è interessato a farne parte dovrebbe partecipare all’invio delle domande. Il problema è che si tratta d una opportunità non soggettiva ma oggettiva, nel senso che il vantaggio non è per il partecipante stesso, ma per gli altri partecipanti. E questo rende difficile che tutti provvedano. Vediamo perchè.

Attribuzione per surroga

Coloro i quali sono inclusi nelle GaE e nelle GM se esprimono la propria volontà, riescono a fare in modo che la provincia-classe di concorso/tipo posto e la sede assegnate siano poi oggetto di attribuzione per surroga. In base al meccanismo di assegnazione, infatti, anche chi non presenta domanda riceverà una nomina. Con la conseguenza di penalizzare gli interessati partecipanti allo stesso turno di nomina, sottraendo disponibilità.

Infatti la procedura per le immissioni in ruolo ordinarie prevede che il meccanismo provveda ad attingere per il 50% da GaE e per il 50% da GM. L’attribuzione da graduatorie di merito dipende da una logica correlata allo svolgimento delle diverse procedure, in base a precise percentuali: Infanzia primaria – Secondaria primo e secondo grado.

Procedura interamente telematica

Tutte le assegnazioni sono gestite dagli USR competenti. La procedura è ormai interamente telematiche e si divide in due fasi: la prima di “Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto” e a seconda di “Espressione preferenze sede”.

Nella prima fase le convocazioni sono superiori al numero di candidati convocati per compensare inevitabili rinunce.

Come detto, chi non presentano domanda contenente scelta della provincia-classe di concorso/tipo di posto e/o quella per la scelta della sede, ne avranno una assegnata d’ufficio.

La rinuncia al ruolo

Ecco perchè non presentare domanda non comporta rinuncia al ruolo, motivo per il quale sarebbe opportuno anche in caso di mancato interesse, sarebbe opportuno esprimere la volontà già nella prima domanda da presentare.

La rinuncia può avvenire anche al momento della presentazione della seconda domanda o successivamente alla procedura informatizzata.