Scuola

Immissioni in ruolo 2022: l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto e successivamente della sede comportano l’accettazione delle medesime

A breve inizierà la procedura di immissione in ruolo, che dà la possibilità ai candidati di selezionare la partecipazione per posto comune o in alternativa, ma anche unitamente, per posto di sostegno. In caso di doppia scelta, è possibile dare priorità a un posto rispetto che all’altro. Il presupposto fondamentale è che si sia inclusi nelle relative graduatorie. Per poter fare la doppia scelta, è necessario rientrare in determinati requisiti.

Procedura divisa in due fasi

Nei prossimi giorni verranno avviate le immissioni in ruolo ordinarie. Il ministero attingerà per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per il 50% dalle graduatorie di merito concorsuali.

La procedura è informatizzata e si divide in due fasi. La prima convocazione non dà garanzia di assegnazione di posto, in virtù del fatto che il ministero convoca più candidati rispetto al numero di posti da assegnare. Il motivo è di praticità, considerato che inevitabilmente si verificheranno successivamente delle rinunce cui in questo modo si può facilmente porre rimedio scorrendo le graduatorie.

Accettazione automatica

L’accettazione della nomina, che avviene mediante procedura interamente informatizzata, assegna il posto in automatico, in base alla scelta delle provincia-classe di concorso/tipo di posto e successivamente della sede.

Quindi nel caso in cui in modo automatico venga soddisfatta la richiesta, questa si considera automaticamente accettata.

Il vincolo con priorità alla nomina su posto di sostegno spetta a chi ha conseguito la specializzazione su sostegno e l’abilitazione/idoneità all’insegnamento.

Divieto di opzione

Il riferimento è quindi a chi ha ottenuto il titolo di sostegno partecipando al corso riservato ai docenti di scuola dell’infanzia e primaria.

L’abilitazione si riferisce a chi ha partecipato al corso riservato ai docenti in possesso di diploma di specializzazione per il sostegno.

Per questi docenti c’è il divieto di esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite.