Delega supplenza Ata: possibile inviare un rappresentante alla nomina, non è possibile accettare altro incarico al 31 agosto o 30 giugno se già si lavora
Dopo la pubblicazione della circolare annuale per le supplenze cresce l’attesa da parte dei candidati per la possibilità di ottenere un incarico. In questo senso è bene essere a conoscenza delle varie casistiche che possono configurarsi in sede di accettazione.
Delega alla nomina
Uno dei casi più frequenti e che crea ansia, soprattutto per via dei molti contagi relativi al Covid, riguarda ciò che può accadere nel caso in cui un candidato, per varie motivazioni, non abbia la possibilità di presentarsi alla nomina, o rinuncia alla supplenza, oppure non si presenta alla presa di servizio.
Il ministero ha previsto la possibilità per il candidato di ricorrere alla delega nei confronti di un proprio rappresentante, che potrà così presenziare al momento del conferimento della nomina. Sempre la circolare specifica che non è prevista alcuna conseguenza per chi dovesse rinunciare alla supplenza o essere assente alla presa di servizio.
Niente cambio supplenza per altro profilo professionale
Una delle novità di quest’anno riguarda la possibilità di cambiare supplenza al 31 agosto o 30 giugno per altro profilo professionale. Dal prossimo anno scolastico questa possibilità è preclusa. Secondo quanto sancito dalla circolare, infatti
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.
Questo significa che è possibile accettare altra supplenza, non breve ma annuale o al termine delle attività didattiche, soltanto se prima della presa di servizio. Prima di prendere servizio, l’aspirante ATA potrebbe ricevere altra convocazione e accettare. Ma solo nel caso in cui non si è già verificata la presa di servizio.