Scuola

Periodo di prova personale Ata: valgono solo giornate lavorative esclusivamente ed effettivamente lavorate, rinnovo o proroga alla scadenza una sola volta

Tempo di immissioni in ruolo anche per il personale Ata. La normativa prevede che anche per questo personale della scuola ci sia un periodo di prova da osservare una volta assunti in servizio con contrato a tempo indeterminato. Il periodo di prova deve avere una durata di due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super. Diventa invece di quattro mesi per tutti gli altri profili professionali.

Giornate effettivamente lavorate

Per raggiungere il totale richiesto di due mesi o quattro mesi validi per il completamento del periodo di prova, il personale assunto deve conteggiare unicamente le giornate lavorative ed effettivamente lavorate. In caso di esito negativo, è concessa solo una seconda opportunità: infatti il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.

Esonero del periodo di prova

Non tutti però sono obbligati a svolgere il periodo di prova. L’esonero riguarda infatti, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale. E’ valido anche il servizio prestato in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

La sospensione del periodo di prova può scattare unicamente in caso di malattia o altre assenza previste dalla legge o dal CCNL.

Conservazione del posto

In questo caso, il soggetto che sta svolgendo il periodo di prova, può far valere il proprio diritto di conservare il posto di lavoro per la durata massima di sei mesi. Se le sue necessità eccedono questo periodo massimo consentito, il datore di lavoro può procedere con la risoluzione del contratto. Nel momento in cui la sospensione dovesse essere effettuata per causa di servizio, il periodo non potrebbe essere considerato al fine del limite massimo della conservazione del posto.

Alla fine del periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente è confermato in servizio. Il periodo di prova vale anche nell’ambito del computo del riconoscimento dell’anzianità spettante dal giorno dell’assunzione.