Sanzioni rinuncia supplenza 2022 scuola: ministero ancora più severo quest’anno in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono
Sono ambite, e i docenti fanno il possibile per cercare di ottenere un incarico in vista del prossimo anno scolastico. Ma possono essere croce e delizia, nel momento in cui per sopravvenuti motivi personali o per altre motivazioni, si debba rinunciare.
Rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono
La rinuncia, la mancata presa di servizio o l’abbandono comportano delle sanzioni. Lo disciplina la normativa sulle supplenze annuali 31 agosto e sino al termine delle attività didattiche 30 giugno 2023 attribuite dalle GaE e dalle GPS.
Il ministero con la nuova circolare ha se possibile stretto ulteriormente la morsa attorno alla possibilità di ritrovarsi con un gran numero di cattedre vuote in seguito all’assegnazione delle supplenze. La procedura di assegnazione supplenze è già complicata di per se. Porre rimedio alle rinunce successive all’assegnazione diventa se possibile ancora più difficile.
Le sanzioni
L’esperienza dello scorso anno, quando le rinunce dopo la nomina furono molteplici, al punto da costringere gli Uffici Scolastici a innumerevoli turni di nomina, ha portato consiglio.
la rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS.
Non solo: scatta l’esclusione anche in caso di esaurimento o incapienza di GaE e GPS, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento. Questo significa che chi rinuncia o non prende servizio entro il termine stabilito, non potrà ottenere, per l’a.s. di riferimento, supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti.
L’abbandono
Chi abbandona il servizio non può ottenere supplenze al 31/08 o al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, ma anche delle graduatorie di istituto, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Mancata presentazione istanza o indicazione sede
In caso di mancata presentazione dell’istanza si considera rinuncia all’attribuzione delle supplenze al 31/08 e al 30/06 da tutte le graduatorie per cui si ha titolo. Stesso discorso per la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, ovviamente limitatamente alle sedi e alle graduatorie.
Salve, da precaria con anni di esperienza alle spalle, ho sempre accettato supplenze temporanee anche di due giorni in attesa di quelle annuali. Non mi sono mai tirata indietro per alcuna ragione. Tuttavia, penso che le nuove sanzioni riguardo alla prima rinuncia, siano abbastanza pesanti e che potrebbero favorire, in qualche modo, solo le MAD con persone chiamate direttamente dai presidi in quanto prive dei requisiti per accedere in una graduatoria. La domanda allora è: Perché favorire le MAD ed escludere in modo netto gli insegnanti precari in graduatoria?
Altro punto nevralgico è l’aver associato nelle sanzioni, il sostegno e il posto comune: due classi di concorso diverse. Non a caso, nei concorsi riguardanti i posti comuni non viene valutato l’anno di servizio sul sostegno e viceversa.