Incompatibilità assoluta e relativa scuola: immessi in ruolo e supplenti al momento dell’assunzione devono essere liberi da ulteriori rapporti di lavoro
Non è sufficiente ottenere dalle gps un incarico di supplenza al 30/06 e al 31/08. Per poter effettivamente essere assunti, è necessario anche a rispondere a dei criteri soggettivi in mancanza dei quali decade il diritto a instaurare il rapporto di lavoro con la scuola. Uno di questi requisiti è l’essere liberi, al momento dell’assunzione, da altri rapporti di lavoro. In caso contrario si configura la incompatibilità prevista dalla normativa.
Richiesta di autorizzazione
Questo perchè il personale docente, alla pari i qualunque altro dipendente pubblico, è chiamato a rispondere del dovere di esclusività di svolgimento della prestazione lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione.
Questo non toglie che ci possano essere alcune attività che il docente, dopo l’assunzione, può svolgere. In alcuni casi però è necessario informare il dirigente scolastico che dovrà provvedere alla relativa autorizzazione valutando situazione per situazione.
Ci sono alcune incompatibilità assolute, che precludono di fatto la possibilità di poter esercitare il ruolo di docente e alcune incompatibilità relative, che possono essere rimosse informando il dirigente scolastico e ottenendo l’autorizzazione al loro svolgimento.
Attività liberalizzate
L’incompatibilità assoluta riguarda sia il personale docente a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%.
Ci sono poi alcune attività liberalizzate che possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico, come collaborazione a giornali, partecipazione a convegni, attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, docenza e ricerca scientifica.
La verifica delle eventuali incompatibilità tra il ruolo di docente e altre attività va effettuata al momento dell’assunzione, quindi della stipula del contratto e della presa di servizio.
Nessun vincolo lavorativo
Questo significa che il docente assunto per ruolo o supplenza al momento dell’assunzione, non deve svolgere nessun’altra attività lavorativa. In seguito, potrà farlo chiedendo autorizzazione al dirigente scolastico che dovrà valutare il singolo caso. Per le attività liberalizzate non è necessario chiedere alcuna autorizzazione.