Scuola

Rinuncia incarico Gps scuola paritaria: le sanzioni applicate per le supplenze nella scuola statale consentono comunque l’ottenimento dell’incarico e viceversa

Quest’anno il ministero, per evitare la situazione venutasi a creare dodici mesi fa, ha inasprito ulteriormente le sanzioni previste per coloro i quali hanno presentato domanda per le supplenze da GaE e GPS al 30/06 e al 31/08, ottengono il ruolo ma poi per motivi personali o lavorativi decidono di rinunciare.

L’inasprimento delle sanzioni

Una situazione molto comune, legittima, che però complica non poco il lavoro delle segreterie e degli uffici territoriali che si ritrovano poi con molte cattedre vacanti nonostante i turni di nomina completati. Per questo motivo il ministero ha deciso di introdurre sanzioni ancora più pesanti per coloro i quali lasciano l’incarico prima o dopo l’assegnazione dello stesso.

Questo vale per tutte le scuole statali, ma fanno eccezione le scuole paritarie. La rinuncia dell’incarico per una scuola paritaria per supplenza da GaE/GPS, infatti, prevede sanzioni diverse.

L’accettazione tacita dell’incarico

La normativa prevede al momento che la non accettazione di un incarico comporta il depennamento dalle GPS e il finire in coda per le GI. Chi presenta domanda, accetta in maniera automatica la supplenza, per una delle sedi espresse nella domanda. ALlo stesso modo, la non presentazione della domanda o l’esclusione di alcune sedi costituisce rinuncia per qualunque incarico o per le sedi escluse.

Della rinuncia abbiamo già detto: in caso di abbandono scatta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS e delle graduatorie di istituto

Sanzioni scuola statale inefficaci per la paritaria

Le sanzioni però non riguardano le scuole paritarie. Questo significa che un docente sanzionato per aver rinunciato all’incarico nella scuola statale, può svolgere la supplenza in una scuola paritaria. Vale anche il discorso inverso: il docente che lascia una scuola paritaria può svolgere supplenze nelle scuole statali.

Quindi chi rinuncia all’incarico nella scuola paritaria, dimettendosi, per ottenere la supplenza da GPS ovvero GI, non viene depennato dalle graduatorie e potrà svolgere la supplenza nella scuola statale.