Scuola

Differimento presa di servizio per altro lavoro: immissione in ruolo, non si può differire assunzione in servizio per aspettativa e svolgere diversa attività lavorativa

Sono in pieno corso di svolgimento le procedure relative alle immissioni in ruolo docenti per il prossimo anno scolastico, a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni. Per alcuni docenti si può verificare l’esigenza di dover differire la presa di servizio per altro lavoro.

Chi svolge altra attività lavorativa

In altri casi ancora, può insorgere l’esigenza di continuare a svolgere entrambe le attività. Per capire il meccanismo della normativa, bisogna partire dal presupposto che secondo la legge attuale, il momento della verifica della compatibilità, ai sensi dell’art. 508 del D.lgs. n. 297/1994, è quello dell’assunzione.

Questo significa che coincide con il momento della stipula del contratto. Partendo da questo presupposto, è evidente come nel caso in cui, in seguito alla stipula del contratto, si dovesse verificare al momento della sottoscrizione, il dipendente si trovava in una delle condizioni di incompatibilità previste, si dovrà procedere all’annullamento del contratto.

Finalmente il ruolo

Non è infatti infrequente il caso di aspiranti docenti che in attesa del ruolo hanno svolto supplenze e nel frattempo hanno trovato un altro tipo di lavoro. Per questa categoria di docenti, può essere necessario prendere l’aspettativa e rinviare l’assunzione.

La normativa non dà questa possibilità al docente individuato per l’immissione in ruolo. Infatti la necessità di differire l’assunzione in servizio, se titolare di altra attività o di altro lavoro, chiedendo di essere contestualmente collocato in aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa, non è prevista dall’ordinamento attuale.

La tempistica concessa dalla Corte dei Conti

L’unica concessione fatta è quella di concedere al dipendente il tempo necessario per risolvere la propria incompatibilità prima di assumere effettivo servizio. Si tratta di un pronunciamento della Corte dei Conti (Sez. reg. controllo per il Piemonte, del 25 marzo 2015 n.47) che ha sancito come “la stipula del contratto di lavoro, infatti, costituisce antecedente logico della concessione dell’aspettativa”.